Sospensione del visto di conformità e impugnazione del solo atto lesivo (TAR Lombardia n. 3708 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sanzionatorio in materia di visto di conformità, l’unico atto avente valore lesivo, e dunque impugnabile nei termini, è il provvedimento che per primo esplicita la motivazione della sospensione dall’esercizio dell’attività di assistenza fiscale. Le note successive che si limitino a confermare quel provvedimento, senza introdurre nuove ragioni e senza compiere ulteriore istruttoria sul nucleo della contestazione, non hanno valore provvedimentale e non riaprono il termine di impugnazione. Il ricorso proposto avverso gli atti di mera conferma è pertanto in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di interesse. Il consolidarsi della legittimità dell’atto per decorrenza dei termini preclude anche la domanda risarcitoria, esclusa ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm. per il mancato tempestivo esperimento degli strumenti di tutela.

Il Fatto

Una professionista abilitata all’assistenza fiscale impugna davanti al TAR Lombardia la sanzione della sospensione per un anno dall’attività di assistenza fiscale, limitatamente all’apposizione dei visti di conformità, oltre ai successivi atti confermativi. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’assenza di adeguata copertura assicurativa per i visti apposti sui modelli 730 in determinati periodi, ritenendo necessaria una specifica estensione della polizza ai modelli 730.

Con il primo provvedimento del 16 gennaio 2024 l’amministrazione dispone la sospensione. Seguono due note, del 29 gennaio e del 9 febbraio 2024, con le quali l’Agenzia, ricevuta documentazione integrativa e una nuova appendice di polizza, conferma la sospensione già notificata. La ricorrente lamenta vizi del procedimento, difetto di motivazione, assenza delle violazioni “gravi e ripetute” e violazione del principio di proporzionalità, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione, ricostruendo l’iter procedimentale. Dall’esame degli atti emerge che l’unico provvedimento con valore lesivo è la nota di sospensione del 16 gennaio 2024, la quale conteneva in modo esplicito la motivazione della decisione di sospendere per un anno la professionista.

Le due note successive, secondo il Collegio, si sono limitate a confermare il provvedimento già adottato, senza aggiungere ulteriori motivazioni e senza compiere un’istruttoria ulteriore, se non quella afferente alla ricezione delle integrazioni e allo stralcio materiale di parte della documentazione. Tale operazione non ha mai messo in discussione il nucleo fondamentale della contestazione, consistente nell’avere constatato ripetute irregolarità nell’apposizione del visto. La vera ragione dell’agire amministrativo era già esposta nell’atto di contestazione dell’11 dicembre 2023, che evidenziava l’impossibilità di coprire il periodo assicurativo carente con polizze retroattive.

Da qui la conclusione del Tribunale: la ricorrente era tenuta a contestare quel provvedimento entro sessanta giorni dalla notifica, non essendo configurabile una riapertura dei termini per effetto degli atti di conferma. Il ricorso è quindi in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di interesse, afferendo le ulteriori censure a note prive di valore provvedimentale.

Il consolidarsi della legittimità del provvedimento per decorrenza dei termini comporta il rigetto della domanda risarcitoria. Il Collegio richiama l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.: il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine va escluso per il mancato tempestivo esperimento degli strumenti di tutela, in presenza di una posizione di interesse legittimo e della discrezionalità dell’amministrazione nel modulare la sanzione rispetto alle irregolarità riscontrate. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità e parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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