Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e poteri del dirigente (TAR Campania n. 1327 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusivismo edilizio, l’ordine di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituiscono atti dovuti e rigorosamente vincolati, adottati sul presupposto dell’accertata inottemperanza all’ingiunzione demolitoria e del decorso del termine di legge. Da tale natura discende l’inapplicabilità delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 legge n. 241/1990 e l’assenza di alcun onere motivazionale in ordine all’interesse pubblico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere. Il dirigente non è tenuto a esternare le ragioni per cui il consiglio comunale non abbia esercitato la facoltà di conservazione dell’opera, rimessa alla discrezionalità dell’organo consiliare. La mancata notifica dell’ordine di demolizione al comproprietario estraneo all’abuso non incide sulla legittimità dell’atto né sull’effetto acquisitivo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno distinto in catasto al foglio 7, particella 1560, avevano realizzato sull’area un manufatto di modeste dimensioni in assenza di titolo abilitativo. Il Comune di Poggiomarino ha emanato l’ordinanza di demolizione n. 168/2021, seguita dal verbale di accertamento di inottemperanza della Polizia Municipale del 22.09.2021.
Con l’ordinanza n. 248 del 05.10.2021 il Comune ha quindi disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’area circostante. I proprietari hanno impugnato l’atto davanti al TAR Campania deducendo violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione e istruttoria, carenza assoluta del presupposto e violazione delle regole partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto alla prima, il provvedimento indica espressamente, mediante i dati catastali, le aree oggetto di acquisizione e i rispettivi proprietari, sicché il motivo è infondato in punto di fatto.
La seconda doglianza cade di fronte alla prova documentale della notifica dell’ordinanza di demolizione a entrambi i ricorrenti in data 23/06/2021. Il Tribunale osserva inoltre che la mancata notifica al comproprietario non incide sulla legittimità dell’ordine, attenendo la notifica alla fase integrativa dell’efficacia, né sull’effetto acquisitivo, quando il proprietario non abbia dimostrato la propria completa estraneità all’abuso.
Sul terzo motivo i giudici richiamano Cons. Stato, Sez. II, n. 996 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2523 del 2022: l’ordinanza di acquisizione è atto dovuto, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine. L’ordinanza impugnata reca in sé anche il formale accertamento dell’inottemperanza, che non richiede un separato provvedimento.
Quanto alla mancata convocazione del consiglio comunale, il Collegio chiarisce che la conservazione dell’opera è una mera eventualità, rimessa a una ponderazione discrezionale dell’organo consiliare. Il naturale destino del cespite resta la rimozione, salvo che il Comune dichiari prevalenti interessi pubblici e l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Il dirigente non deve motivare l’inerzia consiliare.
Da ultimo, il Tribunale esclude la violazione delle regole partecipative richiamando TAR Napoli n. 222 del 2024: dal carattere vincolato del provvedimento demolitorio, adottato su una situazione di fatto chiara e univoca, deriva l’inapplicabilità dell’art. 7 legge n. 241/1990. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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