Connessione teleologica e competenza nei reati di droga (Cass. pen. Sez. III n. 13824 del 09.04.2025)
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di reati connessi, la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo che essa contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili. Nei rapporti tra reato associativo e reati fine, la connessione teleologica è configurabile solo quando risulti che, sin dalla costituzione del sodalizio o dall’adesione ad esso, i singoli partecipi avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, poi effettivamente commessi. Lo svolgimento dell’attività di corriere per conto del sodalizio non integra, di per sé, prova della partecipazione al reato associativo, se non è dimostrata la consapevole adesione al programma criminoso e la stabile disponibilità ad attuarlo. L’interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità salvo che per illogicità manifesta.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 30 maggio 2024, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova il 16 febbraio 2023 per due violazioni in concorso dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: la detenzione di poco più di 98 grammi di cocaina, da cui sarebbe stato possibile ricavare 523 dosi, e il trasporto in Francia di circa cinquanta chili di marijuana.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo tre motivi. Con il primo censura il rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio, proposta in favore del Tribunale di Roma, per asserita connessione teleologica con un reato associativo contestato ad altri soggetti. Con il secondo e il terzo contesta l’accertamento di responsabilità e l’interpretazione delle intercettazioni, non essendo spiegato perché i loquenti parlassero proprio di lui.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Sul primo motivo, articolato in una parte processuale e in una sostanziale, i giudici di legittimità osservano che non occorre scrutinare la tempestività dell’eccezione, poiché entrambe le sentenze di merito l’hanno rigettata nel merito: l’imputato era rimasto estraneo all’associazione, la detenzione della cocaina era anteriore alla data di inizio del sodalizio e in dibattimento non erano emersi elementi di collegamento con il reato associativo.
Le allegazioni difensive — il rapporto di parentela con alcuni sodali, la disponibilità della propria utenza, le frequentazioni, la partecipazione all’esportazione come staffettista — sono qualificate come rivalutative e prive di significatività. La Corte ribadisce che il pubblico ministero non aveva ritenuto sufficienti gli elementi per contestare la partecipazione associativa: né la parentela né l’omogeneità degli affari trattati sono decisivi, e non sono noti l’esito del procedimento relativo all’associazione né le prove ivi raccolte.
Il principio di diritto è richiamato con due precedenti: Sez. III n. 38491 del 20.06.2024, secondo cui la competenza si determina sulla contestazione del pubblico ministero salvo errori macroscopici, e Sez. II n. 45337 del 04.11.2015, sulla configurabilità della connessione solo se i reati fine erano già individuati al momento dell’adesione. Nel caso concreto l’episodio della cocaina precede la nascita dell’associazione, mentre quello della marijuana è desunto da intercettazioni ambientali ritenute insufficienti a provare la partecipazione.
La Corte richiama altresì Sez. VI n. 44359 del 15.10.2024: l’attività di corriere non costituisce di per sé prova della partecipazione associativa, se non è dimostrata la consapevole adesione al programma criminoso; principio valido a maggior ragione per la staffetta, livello ancora più basso. La motivazione non è manifestamente illogica e resiste alle censure.
Sui motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, si riafferma il principio secondo cui l’interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto non sindacabile in legittimità salvo illogicità (Sez. III n. 44938 del 05.10.2021). Le dichiarazioni tra terzi captate richiedono un rigoroso apprezzamento (Sez. VI n. 5073 del 19.12.2013): nella specie, il sequestro della cocaina e due conversazioni a distanza di tempo tra soggetti diversi rendono certa la responsabilità, senza che il ricorrente alleghi letture alternative. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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