Pensione privilegiata e beneficio stipendiale ex artt 1801 e 2159 COM (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 367 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, richiamato per la Polizia di Stato dall’art. 2159, spetta al dipendente che abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ascrivibile alle prime sei categorie, a prescindere dal momento in cui tale riconoscimento intervenga. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’inciso “in costanza di rapporto di impiego”, pronunciata con sentenza n. 13 del 10.01.2024, la condizione costitutiva del diritto è soltanto l’insorgenza della patologia durante il rapporto di servizio, non la sua formale certificazione in costanza di esso. Il beneficio conserva natura stipendiale e incide sulla retribuzione pensionabile, determinando la riliquidazione della pensione privilegiata. Il diritto sorge ex lege al ricorrere dei presupposti, senza che rilevi la durata del procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è stato dichiarato non idoneo al servizio d’istituto per una patologia riscontrata nel 1997 e ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Dopo il diniego del Comitato di Verifica, con sentenza n. 611/2019 la Corte dei conti del Lazio ha ritenuto parzialmente fondata la domanda di riconoscimento della causa di servizio, quale presupposto della pensione privilegiata. Nel frattempo il ricorrente era transitato nei ruoli civili dal 2008, cessando dal servizio di polizia.
Riconosciuta giudizialmente la causa di servizio ed erogata la pensione di privilegio, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento con l’inclusione nella base pensionabile dei benefici di cui agli artt. 1801 e 2159 d.lgs. n. 66/2010 e alla legge n. 539/1950. Il Ministero dell’Interno ha eccepito la cessazione dal servizio alla data della domanda e una presunta rinuncia; l’INPS ha opposto il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità per mancata istanza preventiva e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce l’evoluzione del beneficio: dagli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922, rimodulati per il personale militare dagli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928, estesi a tutti gli invalidi per servizio dagli artt. 1 e 3 della legge n. 539/1950, fino alla disciplina del Codice dell’ordinamento militare. Sulla scia dei pareri del Consiglio di Stato, il beneficio aveva assunto la forma di incrementi stipendiali pari al 2,50% per le infermità ascritte alle prime sei categorie e si era esteso al personale in quiescenza, purché il riconoscimento fosse avvenuto durante il servizio.
Il passaggio decisivo è il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 10.01.2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1801 e 2159 limitatamente all’inciso “in costanza di rapporto di impiego”, per violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. La ratio della norma è compensare il sacrificio derivante dal servizio; subordinare il beneficio al momento della certificazione aggiunge un elemento estraneo e finisce per far dipendere il diritto dalla durata del procedimento amministrativo, fattore sottratto alla sfera di controllo dell’interessato.
Da ciò la Corte dei conti deduce che il beneficio va correlato al riconoscimento della causa di servizio e non alla permanenza in servizio al momento della domanda. Determinante è che la patologia sia insorta in costanza di servizio, circostanza accertata. Il beneficio è riconosciuto ex lege e incide sulla retribuzione pensionabile, con conseguente riliquidazione del trattamento.
La rinuncia opposta dall’Amministrazione è smentita: la nota allegata fa riferimento a una richiesta del 1998 e non alla domanda del 1997. Quanto all’eccezione dell’INPS, la Corte riscontra la domanda amministrativa presentata all’Istituto l’11.02.2021, successiva al riconoscimento giudiziale della causa di servizio, unico momento in cui il beneficio poteva essere richiesto.
Il ricorso è pertanto accolto: il Ministero dell’Interno e l’INPS, per rispettiva competenza, devono includere nella base pensionabile il beneficio e l’INPS deve riliquidare la pensione privilegiata con le medesime decorrenze giuridica (28.08.2008) ed economica (01.02.2017), corrispondendo gli arretrati con rivalutazione e interessi. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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