Consiglieri comunali privi di legittimazione contro delibera di Giunta per incompetenza (TAR Lombardia n. 2462 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
I consiglieri comunali di minoranza non sono legittimati a impugnare la deliberazione della Giunta che approva una variante al piano di lottizzazione, ove lamentino l’incompetenza dell’organo esecutivo a favore del Consiglio. Il processo amministrativo non è diretto a risolvere conflitti interorganici tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma controversie intersoggettive. La legittimazione del consigliere sussiste solo quando l’atto incida in via diretta sulle prerogative individuali inerenti al munus, come nel caso di convocazione irrituale dell’organo consiliare. Il contrasto funzionale tra Consiglio e Giunta trova composizione in via amministrativa e non può essere risolto prescindendo dalla volontà dei rispettivi organi.

Il Fatto

Alcuni consiglieri comunali di minoranza impugnavano la deliberazione di Giunta con cui il Comune aveva approvato in via definitiva una variante al piano di lottizzazione relativa a un compendio immobiliare, in applicazione dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005. Secondo i ricorrenti la variante sarebbe stata in deroga allo strumento urbanistico generale, con la conseguenza che la competenza sarebbe spettata al Consiglio comunale e non alla Giunta. Di qui la dedotta lesione delle prerogative dei componenti dell’organo consiliare.

Si costituivano il Comune intimato e la società proprietaria del compendio, eccependo sotto plurimi profili l’inammissibilità del gravame e, nel merito, l’infondatezza. All’udienza cautelare i ricorrenti rinunciavano alla sospensiva; la causa passava in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire, sollevata da entrambe le parti evocate, e la ritiene fondata. Il thema decidendum è circoscritto: stabilire se il consigliere comunale possa contestare in sede giurisdizionale l’incompetenza della Giunta a favore del Consiglio.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudizio amministrativo non è aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive. Sul punto richiama Cons. Stato Sez. V n. 6031 del 2018 e TAR Sicilia, Catania, Sez. I n. 2978 del 2024.

La conseguenza è che il consigliere è legittimato solo in presenza di una lesione diretta delle prerogative individuali inerenti all’ufficio. Il Collegio esemplifica: la deliberazione consiliare adottata senza rituale convocazione dei componenti integra quella lesione. Non la integra, invece, il vizio di incompetenza della Giunta, perché il contrasto non riguarda in modo diretto il singolo consigliere ma, al più, il consesso di cui fa parte.

Il percorso argomentativo è sostenuto da una pluralità di precedenti: TAR Sicilia, Catania, Sez. III n. 698 del 2022, TAR Sicilia, Catania, Sez. I n. 1639 del 2020, Cons. Stato Sez. V n. 358 del 2001, Cons. Stato Sez. V n. 2213 del 2013, Cons. Stato Sez. V n. 5459 del 2015, Cons. Stato Sez. V n. 1549 del 2018, TAR Lombardia, Milano, Sez. II n. 153 del 2019, TAR Veneto n. 1078 del 2018, TAR Campania, Salerno, Sez. I n. 2958 del 2023 e TAR Campania, Napoli, Sez. II n. 2989 del 2022. I conflitti interorganici, osserva il Collegio, trovano composizione in via amministrativa.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono integralmente compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia e della natura delle parti coinvolte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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