Il Capo del Dipartimento non può chiedere al Consiglio di disciplina una rivalutazione in senso aggravante (C.G.A.R.S. n. 996 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il Consiglio di disciplina opera in condizioni di autonomia e indipendenza e non può essere ridotto a mero organo di ratifica delle determinazioni del Capo del Dipartimento. L’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 449/1992 consente all’autorità che irroga la sanzione esclusivamente di prosciogliere l’incolpato o di applicare la sanzione in conformità alla deliberazione del Consiglio, salvo disporre in modo più favorevole. È pertanto illegittimo il provvedimento espulsivo adottato dopo che il Capo del Dipartimento abbia sollecitato il Consiglio a rivalutare in senso più severo la qualificazione dell’addebito e la sanzione già proposta. Tale richiesta determina un depauperamento della funzione consultiva e una violazione dei principi di legalità e di separazione delle funzioni, non un semplice difetto di motivazione.

Il Fatto

Un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria impugna davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il decreto con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria gli ha irrogato la destituzione dal servizio. Il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione, erronea qualificazione dell’addebito e violazione del principio di proporzionalità.

Il TAR respinge il ricorso, ritenendo il provvedimento ben motivato, anche per relationem, e immune dai vizi denunciati. Il lavoratore appella, insistendo sulla mancata partecipazione alla fase procedimentale che ha condotto alla rivalutazione dell’incolpazione e alla nuova delibera del Consiglio Centrale di Disciplina. Il Ministero della Giustizia resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale. Il Consiglio di disciplina, all’esito della trattazione orale, aveva ritenuto fondati gli addebiti e proposto la sospensione dal servizio per sei mesi, trasmettendo la deliberazione motivata all’ufficio centrale del personale. Il Capo del Dipartimento, con nota del 19 gennaio 2023, ha chiesto che fossero esplicitate le argomentazioni che avevano condotto a una diversa qualificazione dell’originaria incolpazione, richiamando la gravità della condotta, il nulla osta della Procura e la sospensione cautelare disposta.

Riunitosi, il Consiglio ha adottato un nuovo atto consultivo proponendo la destituzione, e su tale base è stato emesso il provvedimento impugnato. Il C.G.A.R.S. qualifica il passaggio come vizio di procedura che inficia il decreto.

Il punto di diritto è netto. Il Consiglio di disciplina deve valutare fatti, prove e giustificazioni in piena autonomia, secondo i principi di terzietà, imparzialità e contraddittorio. Il Capo del Dipartimento è l’autorità che formalmente irroga la sanzione e può disporre l’apertura del procedimento, ma non può esercitare un potere di indirizzo o di comando sull’organo collegiale. Quando interviene sollecitando una decisione più severa si realizza una violazione della normativa e dei principi di legalità e di separazione delle funzioni.

La ragione sta nel testo dell’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 449/1992: l’organo competente provvede con decreto motivato dichiarando prosciolto l’inquisito ovvero infliggendo la sanzione in conformità della deliberazione del Consiglio, salvo che ritenga di disporre in modo più favorevole. La sanzione individuata dal Consiglio costituisce dunque il massimo applicabile. Il potere monocratico è solo mitigativo. Ammettere una richiesta di ripensamento in senso aggravante equivarrebbe a esercitare nuovamente un potere sanzionatorio già consumato nella fase di impulso e a ridurre la funzione collegiale a mero simulacro.

L’appello è quindi accolto, con assorbimento degli altri motivi, e il provvedimento è annullato. Il potere disciplinare ancora esercitabile resta limitato all’applicazione di una sanzione non espulsiva e non superiore a quella già individuata dal Consiglio, cioè la sospensione per sei mesi. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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