Ottemperanza per la carta docente: inadempienza del Ministero e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3740 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza da eseguire sia passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e sia stata notificata all’Amministrazione. L’inadempienza dell’Amministrazione, non contestata, legittima la condanna a dare esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato, con la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La nomina anticipata del commissario, che agirà solo su istanza del creditore decorso il termine, non richiede la corresponsione di un compenso se l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali. La condanna pecuniaria per la violazione dell’obbligo di provvedere è invece esclusa quando, per l’esiguità degli importi, avrebbe consistenza meramente simbolica.

Il Fatto

Una docente a tempo determinato aveva prestato servizio per cinque anni scolastici consecutivi alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del giudice ordinario, l’Amministrazione era stata condannata a riconoscere il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per ciascuno degli anni di servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Rimasta inadempiente, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della pronuncia. La sentenza risultava passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed era stata notificata al Ministero. Sussistevano pertanto i presupposti di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Il giudice ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico.

Il Collegio ha escluso la corresponsione di un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha infine rigettato la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo che, considerata l’esiguità degli importi, una tale condanna avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica per non essere manifestamente iniqua. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *