Consorzi di bonifica nel GAP regionale per controllo della Regione (TAR Sardegna n. 1259 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
I Consorzi di bonifica della Sardegna vanno inclusi nell’elenco del gruppo amministrazione pubblica della Regione, perché la disciplina regionale attribuisce alla Regione poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconducibili alle condizioni dell’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011. L’inclusione nel GAP dipende dalla relazione di controllo o influenza effettivamente esercitata dall’ente capogruppo, secondo la nozione funzionale del punto 2 dell’Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, e non dalla forma giuridica né dall’attività svolta. L’inserimento nel GAP non comporta l’applicazione diretta delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 sulla redazione dei bilanci, che resta subordinata alle modifiche statutarie e regolamentari. La qualificazione data da altre norme ad altri fini, come quella di ente vigilato, non è ostativa.
Il Fatto
Il Consorzio di bonifica ricorrente impugna la deliberazione di Giunta regionale n. 22/35 del 23.4.2025, con cui la Regione Sardegna ha qualificato i Consorzi di bonifica come enti strumentali controllati e li ha inseriti nell’elenco GAP per l’esercizio 2024.
La vicenda segue una precedente deliberazione regionale del 2018, che imponeva ai Consorzi l’applicazione del d.lgs. n. 118/2011 e che il TAR aveva annullato con le sentenze nn. 435-440 del 10.8.2020, passate in giudicato. Con due ricorsi per motivi aggiunti il Consorzio impugna la deliberazione n. 32/54 del 18.6.2025, recante il regolamento di contabilità, e la deliberazione n. 47/16 del 10.9.2025, che conferma in via definitiva l’elenco GAP nel bilancio consolidato 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’oggetto del contendere: le deliberazioni impugnate non dispongono nuovamente l’applicazione del d.lgs. n. 118/2011 ai Consorzi, come avvenuto nel 2018, ma si limitano a ritenerne l’inclusione nell’elenco GAP, precisando che ciò non comporta l’applicazione della normativa contabile in assenza delle modifiche statutarie e regolamentari. È su questa sola scelta che vanno scrutinate le censure.
Il TAR ricostruisce la funzione del GAP: il bilancio consolidato deve dare evidenza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Regione e dell’attività svolta attraverso le sue articolazioni. Il punto 2 dell’Allegato 4/4 richiama l’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011 e adotta una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale. Il Collegio sottolinea che la nozione è teleologica e funzionale, non statica e formale: irrileva che altre norme, ad altri fini, attribuiscano al medesimo ente qualificazioni differenti, come quella di ente vigilato.
Verificata la disciplina regionale, il Tribunale individua gli indici del controllo: i finanziamenti regionali per il funzionamento, l’art. 15 della l.r. n. 6/2008 sull’attività di indirizzo, vigilanza e controllo, l’art. 37 sugli atti di indirizzo vincolanti, gli artt. 38, 39 e 40 in materia di ispezioni, commissariamento, scioglimento degli organi e controllo di legittimità sugli atti fondamentali.
Da qui la riconducibilità alle condizioni di cui alle lettere b), d) ed e) dell’art. 11-ter: potere di nomina o revoca della maggioranza degli organi decisionali, obbligo di ripianare i disavanzi e influenza dominante. L’inclusione nel GAP è dunque legittima e non contrasta con le sentenze del 2020, che riguardavano l’applicazione diretta della normativa contabile. Il Collegio richiama anche i giudizi di parificazione della Corte dei Conti dal 2019 al 2023, che avevano qualificato come lacuna il mancato inserimento dei Consorzi.
Le censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sono pertanto infondate e i ricorsi respinti. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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