Rinuncia agli effetti della sentenza e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 5644 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo, la parte ricorrente conserva fino alla camera di consiglio di discussione la piena disponibilità dell’azione. Essa può pertanto dichiarare di non avere più interesse alla decisione e rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve solo prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse. Ne consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata. La sopravvenuta caducazione dell’interesse non residua in capo all’amministrazione appellante un interesse proprio alla prosecuzione del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al TAR Liguria la condanna del Comune a dare esecuzione a un’ordinanza di demolizione, a fronte del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione sull’istanza di esecuzione. Il TAR, con sentenza n. 753 del 7 novembre 2024, aveva accolto la domanda, condannando il Comune a provvedere entro novanta giorni e nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con condanna alle spese.

Il Comune ha proposto appello, articolando quattro motivi. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, comprensivo della rinuncia della ricorrente agli effetti della sentenza di primo grado. La causa, rinviata una prima volta per consentire l’esecuzione dell’intesa, è stata poi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo. Da esso discende che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla decisione e rinunciare espressamente al ricorso. Il giudice può solo dichiarare l’improcedibilità, senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Consiglio di Stato richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cons. Stato, sez. II, n. 6437 del 2023 e n. 8886 del 2022, nonché sez. IV, n. 3482 del 2023 e sez. III, n. 1418 del 2023.

Nel caso concreto la ricorrente ha rappresentato in modo inequivocabile di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso introduttivo e di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado. Il Collegio sottolinea come tale sentenza fosse a lei integralmente favorevole e come non residuasse un interesse proprio del Comune appellante alla prosecuzione del giudizio.

Su queste basi il Consiglio di Stato dà atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. In applicazione del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiara il ricorso di primo grado improcedibile e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Quanto alle spese, in ragione dell’accordo delle parti costituite nei due gradi, il Collegio dispone la compensazione integrale degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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