Quote latte: il giudicato impedisce di rimettere in discussione l’imputazione del prelievo (TAR Lombardia n. 369 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra una ipotesi di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, poiché l’art. 21-septies legge n. 241/1990 configura in numero chiuso le cause di nullità. Ne deriva che l’atto contrastante con il diritto europeo deve essere impugnato nel termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità. La sopravvenienza di sentenze della Corte di giustizia che accertino l’incompatibilità della disciplina interna non consente di rimettere in discussione l’imputazione del prelievo supplementare divenuta definitiva, né di superare il giudicato formatosi inter partes. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare in autotutela doverosa gli atti pregressi alla luce dei principi europei.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per oltre 272.000 euro a titolo di prelievo supplementare riferito all’annata 2004/2005. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione all’intimazione di pagamento di oltre 286.000 euro per capitale residuo e interessi, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La società ricorrente è subentrata nelle passività dell’azienda individuale del dante causa, deceduto. Questi aveva già impugnato la comunicazione del prelievo esigibile dinanzi al TAR Brescia, che aveva respinto il ricorso con sentenza non impugnata e divenuta definitiva. La questione arriva al giudice perché la ricorrente assume l’illegittimità dell’imputazione del prelievo alla luce delle sentenze della Corte di giustizia che hanno accertato l’incompatibilità della normativa italiana con il diritto europeo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato. Le censure sull’originaria imputazione del prelievo sono coperte dal giudicato formatosi a seguito della sentenza che aveva respinto il ricorso del dante causa, non impugnata da questi e divenuta definitiva anche nei confronti degli aventi causa.

La sopravvenienza delle sentenze della Corte di giustizia in materia di quote latte non consente di rimettere in discussione la comunicazione ormai inoppugnabile. Il contrasto con il diritto europeo costituisce solo motivo di annullabilità, con conseguente onere di impugnazione entro il termine di decadenza; sul piano sostanziale permane l’obbligo per l’Amministrazione di dare corso all’atto, salvo l’esercizio del potere di autotutela. La Corte richiama il principio di certezza del diritto e la giurisprudenza europea secondo cui il carattere definitivo di una decisione amministrativa non impone il riesame.

Il Collegio segnala tuttavia l’opportunità di un riesame in autotutela doverosa, tanto più che l’appello avverso la sentenza di rigetto proposta da altre aziende è stato accolto dal Consiglio di Stato, con annullamento degli atti e obbligo di rideterminazione disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili.

Le altre censure sono infondate. La cartella è sufficientemente motivata quanto a capitale e interessi; la facoltà di rateizzazione era stata concessa e non utilizzata; l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti non comporta duplicazione della riscossione. I termini di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non operano per un credito privo di carattere tributario. La prescrizione è decennale, anche per gli interessi, e il termine è stato interrotto dagli atti notificati.

Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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