Tariffa TARI e PEF: sindacato sul recepimento degli atti ARERA (Cons. Stato n. 143 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune approva il PEF TARI e la correlata articolazione tariffaria costituisce atto vincolato di recepimento del procedimento tecnico di validazione condotto dall’Ente d’Ambito territorialmente competente e dell’applicazione dei criteri fissati dall’ARERA. Le scelte tecniche e discrezionali che presiedono alla determinazione dei coefficienti e delle riduzioni tariffarie sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di palesi elementi di erroneità, illogicità o irrazionalità, non essendo sufficienti considerazioni di tipo squisitamente soggettivo. La fissazione dei coefficienti entro i range tabellari del d.P.R. n. 158/1999 e l’applicazione delle deroghe consentite dall’art. 57-bis del d.l. n. 124/2019 integrano un esercizio corretto della potestà regolamentare in materia. Parimenti legittime sono le riduzioni forfettarie previste per le superfici a produzione promiscua di rifiuti e per le utenze che avviano al recupero le frazioni differenziate, rientrando la relativa misura nella discrezionalità tecnica dell’ente, nei limiti dei parametri normativi.

Il Fatto

Alcune società titolari di utenze non domestiche impugnavano davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, la deliberazione del Consiglio comunale recante approvazione del PEF TARI 2020 e, con motivi aggiunti, la successiva delibera di modifica del Regolamento TARI. Le ricorrenti denunciavano violazioni della legge n. 147/2013, del d.P.R. n. 158/1999, del d.lgs. n. 152/2006 e della delibera ARERA n. 443/2019, oltre a profili di eccesso di potere.

Il Comune eccepiva il difetto della prova di resistenza e l’inammissibilità del ricorso collettivo. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso. Le società proponevano appello, deducendo error in iudicando e omessa pronuncia sui motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta direttamente il merito, ritenendo l’appello infondato e potendo così omettere l’esame delle eccezioni preliminari. Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale: il gestore predispone il PEF grezzo secondo il modello ARERA, con dichiarazione di veridicità e relazione illustrativa; il documento è trasmesso all’Ente d’Ambito, che ne cura la validazione tecnica e regolatoria e la trasmissione all’Autorità; solo dopo la verifica di coerenza il Comune approva il PEF e la tariffa.

Da qui la qualificazione centrale: la delibera impugnata è atto vincolato di recepimento di un procedimento tecnico già validato. Le censure sul preteso aggravio tariffario a carico delle utenze non domestiche e sul difetto di motivazione non colgono nel segno, perché il Comune ha applicato le riduzioni previste dal Regolamento alle utenze danneggiate dalle restrizioni pandemiche.

Sul fronte dei coefficienti, la Corte rileva che quelli per le utenze domestiche sono fissati entro i limiti delle Tabelle 1A e 2 del d.P.R. n. 158/1999, mentre quelli per le utenze non domestiche rispettano i range delle Tabelle 3A e 4A, con le deroghe consentite dall’art. 57-bis del d.l. n. 124/2019. Non emergono profili di illogicità o irrazionalità idonei a fondare il sindacato sulle scelte discrezionali.

Quanto alla riduzione del 5% della componente variabile per le utenze che avviano al recupero i rifiuti, il Collegio chiarisce che la misura è rimessa alla discrezionalità amministrativa nell’ambito dei parametri legali, ed è giustificata dall’obiettiva difficoltà di quantificare con esattezza i rifiuti avviati al recupero. Il Regolamento prevede inoltre l’azzeramento della quota variabile per chi non si avvale del servizio pubblico e dimostri l’avvenuto recupero tramite operatore privato.

Le censure sulle superfici a produzione promiscua sono respinte valorizzando l’art. 9 del regolamento comunale e il comma 682 dell’art. 1 della legge n. 147/2013: le percentuali forfettarie di abbattimento sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea con le indicazioni ARERA e con la Circolare MITE 12.4.2021. Non conferente è giudicata la determinazione dell’Ente d’Ambito richiamata dagli appellanti, perché relativa al PEF 2021. L’incremento complessivo del costo, pari a circa l’1,6%, non denota irragionevolezza. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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