Somministrazione ai soci e necessità della SCIA anche per le associazioni sportive (Cons. Stato n. 4013 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La somministrazione di alimenti e bevande svolta da un’associazione sportiva dilettantistica a favore dei soli associati non è esente da titolo abilitativo: ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 235/2001 l’associazione deve presentare al Comune la segnalazione certificata di inizio attività prima di intraprendere l’attività. L’eventuale regime fiscale agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 non incide sulla necessità della legittimazione amministrativa. L’art. 701 cod. nav. non disciplina la somministrazione esercitata sulle aviosuperfici e fa comunque salve le competenze degli enti locali in materia di pubblici esercizi. L’ordinanza di sospensione adottata in esito ad accertamenti di vigilanza costituisce esercizio di attività vincolata, sottratta al sindacato di proporzionalità e sufficientemente motivata mediante il richiamo agli esiti dei sopralluoghi.

Il Fatto

Un’associazione sportiva dilettantistica che gestisce un’aviosuperficie propone appello avverso la sentenza con cui il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza comunale di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’ordinanza traeva origine da due sopralluoghi del settembre 2023, che avevano accertato la presenza di costruzioni abusive a servizio dell’attività e la somministrazione in assenza di autorizzazione. Il primo giudice aveva ritenuto l’attività abusiva sotto il duplice profilo edilizio e della mancanza di DIA o SCIA, necessaria tanto per la somministrazione a terzi quanto per quella riservata ai soci.

La Motivazione della Corte

L’appellante sostiene che la somministrazione fosse occasionale, gratuita e riservata ai soci, con alimenti e bevande procurati dagli stessi associati, e nega che ricorrano gli estremi di una somministrazione al pubblico. Richiama l’art. 701 cod. nav. e il riconoscimento ENAC dell’aviosuperficie, deducendo che le attività accessorie resterebbero coperte dal titolo aeronautico. Lamenta inoltre difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.

Il Consiglio di Stato ritiene il secondo e il quarto motivo anche inammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a., per non essere stati proposti col ricorso introduttivo, ma preferisce esaminare nel merito le censure, congiuntamente, perché infondate.

Il nodo è la necessità della SCIA per la somministrazione ai soci. La Corte esclude che l’attività, pur non commerciale ai fini fiscali ex art. 148, comma 3, del TUIR, possa svolgersi senza legittimazione. L’art. 2 del d.P.R. n. 235/2001 impone ad associazioni e circoli che intendono somministrare direttamente a favore dei rispettivi associati di presentare al Comune una denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, oggi SCIA.

Il Collegio richiama il precedente della Sez. V n. 7723 del 2023, secondo cui i circoli con finalità assistenziali che somministrano esclusivamente ai propri iscritti possono limitarsi a presentare la dichiarazione di inizio attività, anche in zone sottoposte a tutela. Da qui la conclusione che l’associazione era tenuta a presentare la segnalazione prima di iniziare l’attività.

L’onere non è stato adempiuto: i sopralluoghi avevano accertato che il circolo privato operava con somministrazione «in assenza di titolo autorizzativo». La base giuridica dell’ordinanza è quindi individuata nella violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 235/2001.

La Corte confuta le ulteriori doglianze. L’art. 701 cod. nav. non si occupa della somministrazione e fa salve le competenze degli enti locali, tra cui rientrano i pubblici esercizi. Trattandosi di attività di controllo e vigilanza di natura vincolata, non sono invocabili proporzionalità e ragionevolezza; per la stessa ragione l’ordinanza è sufficientemente motivata col richiamo agli accertamenti degli organi di vigilanza. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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