Revoca permesso soggiorno per pericolosità sociale da fatti non penalmente rilevanti (TAR Sicilia n. 1407 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di titoli di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero non è circoscritto alla sussistenza di condanne penali, ma può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi, anche privi di rilevanza penale, purché concordanti e denotanti comportamenti socialmente pericolosi. L’Amministrazione gode in materia di ampia discrezionalità e può fondare la propria valutazione su elementi di carattere indiziario, finalizzati alla prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato. Oltre una soglia di gravità oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, il comportamento diviene intollerabile per lo Stato ospitante e rende in concreto vincolato il diniego di permanenza, con conseguente irrilevanza del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno, impugnava la nota con cui l’Amministrazione aveva disposto la revoca del titolo e, contestualmente, l’aveva invitato a lasciare il territorio nazionale nel termine di quindici giorni lavorativi ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 394/1999. Impugnava altresì l’avviso orale adottato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011.

Il ricorrente deduceva che i fatti posti a base della valutazione di pericolosità sarebbero derivati da un circoscritto episodio maniacale legato a un disturbo dell’umore, che l’istruttoria sarebbe stata inadeguata, che sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento e che la dichiarata irreperibilità sarebbe stata smentita dal certificato di residenza storico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in materia di titoli di soggiorno, la valutazione di pericolosità sociale può fondarsi anche su fatti ed elementi privi di rilevanza penale, purché concordanti. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può valorizzare elementi indiziari, poiché la finalità è la prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato, come affermato da TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 2301 del 24 luglio 2023.

Nel caso concreto non emerge un’irrazionalità della decisione, attesi i comportamenti puntualmente indicati dall’Amministrazione nel provvedimento e nelle difese processuali. Assume rilievo la circostanza che i fatti del 2019 fossero oggetto di un giudizio penale ancora pendente, ciò che non impedisce la valutazione amministrativa autonoma.

Il secondo motivo è rigettato sulla base dell’orientamento secondo cui, oltre una soglia di gravità oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, rendendo in concreto vincolato il diniego di permanenza. Ne deriva l’irrilevanza del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, richiamandosi sul punto TAR Friuli Venezia Giulia n. 342 del 2 agosto 2022. Nel caso di specie la soglia risulta oggettivamente superata, cosicché il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il terzo motivo è infondato in fatto. Le dichiarazioni rese dal congiunto, acquisite in sede di sommarie informazioni, confermano che il ricorrente, pur formalmente residente, di fatto non abitava stabilmente presso l’indirizzo dichiarato e non aveva una dimora stabile.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e con disposizione di oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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