Parere paesaggistico tardivo per malfunzionamento informatico: è tempestivo il parere adottato entro il termine (TAR Sardegna n. 783 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della conferenza di servizi asincrona disciplinata dalla normativa regionale, il termine per la trasmissione del parere paesaggistico deve ritenersi rispettato quando l’amministrazione preposta abbia adottato e caricato il proprio parere nel sistema informatico entro la scadenza, qualora la successiva trasmissione all’organo procedente sia avvenuta il giorno successivo per un malfunzionamento del sistema di gestione documentale non imputabile all’ufficio, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur. In tale evenienza non può configurarsi la formazione del silenzio assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica, né l’atto di conferma del parere negativo, reso su richiesta dell’organo procedente a distanza di pochi giorni, richiede la valutazione comparativa degli interessi propria del potere di autotutela.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo in località “Serra Orrios” nel Comune di Dorgali, presentava allo sportello SUAP una dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale e agricola, con residenza e lavorazione e stoccaggio dell’olio. Nell’ambito della conferenza di servizi asincrona indetta per l’esame dell’istanza, il Servizio Tutela del Paesaggio della Regione esprimeva parere negativo non superabile con prescrizioni, ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, in base al quale il SUAP adottava il provvedimento conclusivo di diniego. Il ricorrente impugnava tali atti, deducendo che il parere paesaggistico era stato trasmesso un giorno dopo la scadenza del termine di cinquantacinque giorni previsto dalla disciplina regionale, con conseguente formazione del silenzio assenso sulla richiesta di compatibilità paesaggistica e illegittimità del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito la tempistica procedimentale, rilevando che il Servizio Tutela del Paesaggio aveva adottato e caricato il proprio parere negativo nel portale SIBAR in data 9 settembre 2024, entro il termine di legge, firmandolo regolarmente alle ore 12:26. Tuttavia, per un malfunzionamento del sistema informatico di gestione documentale della Regione, non era stato possibile concludere nell’immediatezza le fasi di protocollazione ordinaria e di assegnazione del protocollo, attività prodromiche alla trasmissione del parere via PEC.
Il Collegio ha quindi escluso che nella fattispecie potesse essersi formato il silenzio assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica. Ad avviso dei giudici, la peculiarità della vicenda – nella quale il parere era stato adottato tempestivamente, l’ufficio aveva tentato di trasmetterlo nell’immediatezza senza successo a causa di un disguido del sistema informatico non imputabile all’amministrazione, ed era stato comunque trasmesso appena possibile, un solo giorno dopo – impone di considerare tempestivo il parere in questione, applicando il principio ad impossibilia nemo tenetur.
Quanto alla successiva nota di conferma del parere negativo, trasmessa dal Servizio in data 13 settembre 2024 su richiesta del SUAPE ai sensi dell’art. 11.2.3 delle Direttive SUAPE, il Tribunale l’ha qualificata come atto volto a porre rimedio a un disguido di natura fattuale, piuttosto che come vero e proprio intervento in autotutela. Ne consegue che tale atto di conferma non richiedeva la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti, tipica del procedimento di secondo grado.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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