Contenzioso elettorale, dichiarazioni sostitutive generiche e poteri istruttori del giudice (TAR Toscana n. 1146 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai rappresentanti di lista costituiscono principio di prova idoneo a giustificare l’esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo, ma solo a condizione che ricostruiscano in modo circostanziato le asserite irregolarità. Le dichiarazioni redatte secondo un formato unico e generico, che non precisano le concrete modalità di apposizione dei presunti segni di riconoscimento né le modalità dello scrutinio, non assolvono a tale funzione. Il giudice conserva il libero apprezzamento sull’attendibilità delle dichiarazioni, anche in relazione alla condotta tenuta dal dichiarante in sede di spoglio. In assenza di indici concreti di inattendibilità delle operazioni, i poteri istruttori non possono essere attivati e il ricorso volto alla correzione del risultato elettorale va respinto.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato Sindaco non eletto nel turno di ballottaggio del Comune di Montecatini Terme svoltosi il 23 e 24 giugno 2024, impugna le operazioni elettorali e i relativi verbali. Egli è risultato secondo con 3.491 voti, a fronte dei 3.499 attribuiti al candidato proclamato, con una differenza di soli 8 voti. Chiede la correzione del risultato e, in subordine, la ripetizione delle votazioni in una sezione o l’annullamento integrale delle operazioni.

Si costituiscono la Prefettura e il Ministero dell’Interno, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Il candidato eletto e alcuni interventori ad opponendum propongono ricorsi incidentali, subordinati all’accoglimento del gravame principale. La causa giunge in decisione all’udienza del 9 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che nessuna delle operazioni contestate è riconducibile al Ministero e alla Prefettura, e ne dispone l’estromissione dal giudizio.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32/2014, che ammette le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista come principio di prova anche in assenza di contestazioni in sede di spoglio, salvo il libero apprezzamento del giudice. Richiama poi la giurisprudenza secondo cui tali dichiarazioni devono ricostruire le irregolarità con carattere ampiamente circostanziato, sì da consentire di desumere cosa sia effettivamente avvenuto durante lo scrutinio.

Applicando tali criteri, il Collegio rigetta il primo motivo, con cui si deducono schede non assegnate recanti il crocesegno e la ripetizione del cognome del candidato. Le dichiarazioni prodotte hanno identico contenuto e sono redatte secondo un unico formato, che non precisa dove sia stata apposta la scritta ulteriore né le modalità dello scrutinio. Esse, inoltre, si riferiscono a sezioni diverse. Due dichiarazioni sono poi giudicate inattendibili: quella dello scrutatore che ha sottoscritto il verbale, non potendo venire contra factum proprium, e quella del rappresentante di lista che non ha verbalizzato la contestazione poi dedotta in giudizio.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ridimensiona anzitutto il numero delle schede contestate, rilevando la sovrapposizione contenutistica delle dichiarazioni riferite alle medesime sezioni. Nel merito, ritiene correttamente nulli i voti espressi con segni apposti anche sul riquadro dell’altro candidato, nonché il voto con crocesegno posto al di fuori del riquadro. Poiché i voti sicuramente non assegnabili non modificano lo scarto, lo scrutinio delle residue contestazioni è superfluo.

Il terzo motivo è infondato, perché al ballottaggio l’apposizione del nome di un candidato consigliere trascende le normali modalità di voto e integra un segno di riconoscimento. Il quarto si fonda su una mera percezione, non su una constatazione. Il quinto si affida a un diverso conteggio, di per sé inidoneo a scalfire la forza fidefacente dei verbali. Il sesto non è sorretto da interesse, non dolendosi il ricorrente degli esiti dello scrutinio, e comunque la composizione del seggio risulta regolare.

Il ricorso principale è quindi respinto; i ricorsi incidentali sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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