Contestazione disciplinare generica e istruttoria non verbalizzata annullano la sanzione (TAR Toscana n. 140 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione disciplinare a carico del docente universitario deve individuare i fatti addebitati con specificità di tempo, luogo e condotte, non potendo risolversi nel rinvio integrale e indistinto alle denunce e segnalazioni acquisite. Il requisito della specificità della contestazione costituisce principio-cardine del procedimento disciplinare e presidio del diritto di difesa dell’incolpato. È altresì illegittima l’istruttoria del Collegio di disciplina che, in una vicenda fondata su prove orali, non verbalizzi le dichiarazioni dei denuncianti e dell’incolpato, rendendo l’accertamento non verificabile ex post. La sanzione irrogata sulla base di una contestazione generica e di un’istruttoria non documentata è annullata.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa ordinaria presso l’Università degli Studi di Siena e direttrice di una unità operativa convenzionata con l’azienda ospedaliera universitaria, è destinataria di una sanzione di sospensione dall’ufficio e dalla retribuzione per quattro mesi, con sanzione accessoria. La misura trae origine da una segnalazione di alcuni colleghi e da successive denunce di specializzandi e dottorandi, nonché da una relazione della Consigliera di fiducia di Ateneo, che lamentavano un clima di disagio e condotte asseritamente prevaricatorie.

Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e propone la sanzione; il Collegio di disciplina esprime parere favorevole all’unanimità e il Consiglio di amministrazione irroga la sanzione. La docente impugna la delibera davanti al TAR Toscana deducendo, tra l’altro, la genericità della contestazione e i vizi dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 10, secondo comma, legge n. 240/2010, che impone al Rettore di formulare motivata proposta al Collegio di disciplina per ogni fatto integrante una sanzione più grave della censura. La lettera di avvio, nella specie, si limita a un rinvio generico alle segnalazioni, senza descrivere la materialità delle condotte, il tempo e i soggetti pregiudicati.

Le denunce richiamate contengono, secondo il Tribunale, un’esposizione a tratti confusa, generica o decontestualizzata di accadimenti eterogenei disseminati in un arco temporale indefinito. Tali fatti avrebbero dovuto essere autonomamente filtrati e riordinati dal Rettore, enucleando condotte circostanziate e riconducendole alle norme violate. Il generico richiamo alle categorie dell’art. 89 R.D. n. 1592/1933 — abituale mancanza ai doveri d’ufficio e atti lesivi della dignità o dell’onore del professore — non soddisfa il requisito della specificità se non si indica in quali circostanze e con quali condotte la docente sia venuta meno ai propri obblighi.

Il Tribunale richiama il principio affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 560 del 2021 e da Cassazione civile n. 29240 del 2017: la contestazione deve consentire l’immediata difesa e individuare nella materialità il fatto addebitato. L’incertezza sull’ambito degli addebiti ha pregiudicato in concreto l’esercizio del diritto di difesa.

Il vizio originario si è ripercosso su tutto il procedimento: il Collegio di disciplina ha espresso giudizi di valore sul comportamento della docente senza enucleare singoli episodi e senza motivare, per ciascuno, la violazione dei doveri, del Codice etico o del Codice di comportamento. Ne deriva che neppure il giudice amministrativo è posto in condizione di discernere la reale sostanza delle contestazioni.

Un ulteriore autonomo vizio riguarda l’istruttoria. Essa era prevalentemente orale e il Collegio ha sentito quasi esclusivamente i denuncianti, senza verbalizzare le dichiarazioni rese né dai primi né dalla docente. L’accertamento diviene così non verificabile ex post, con ulteriore lesione del diritto di difesa. Per tali assorbenti ragioni il ricorso è accolto e la sanzione annullata, con condanna dell’Università alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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