Silenzio della P.A. e assegnazione temporanea ex art. 42-bis (TAR Toscana n. 135 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione del provvedimento espresso nel corso del giudizio determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più configurabile l’obbligo di provvedere oggetto della domanda. La domanda di risarcimento del danno da ritardo è inammissibile quando il ricorrente non dimostri il pregiudizio concretamente subito, non essendo sufficiente il mero dato temporale dell’inerzia. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è compatibile con la richiesta del ricorrente di cessazione della materia del contendere, che sul piano sostanziale riflette l’esaurimento dell’interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, in presenza di una vicenda complessa e di una condotta istruttoria dell’amministrazione funzionale al bilanciamento degli interessi, può disporre la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, genitore di figlia minore di tre anni, aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001. L’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento diretto al diniego, senza poi adottare alcun provvedimento espresso. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, chiedendo altresì la condanna al risarcimento del danno da ritardo.

Nelle more del giudizio, dopo un’istruttoria presso gli uffici competenti, il Ministero ha adottato un provvedimento di diniego del trasferimento temporaneo, notificato dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese; l’amministrazione ha segnalato che l’impugnazione del diniego era già stata rigettata con sentenza breve.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’obbligo di provvedere, oggetto del ricorso avverso il silenzio, si è esaurito con l’adozione del provvedimento espresso intervenuto nel corso del giudizio. La censura relativa all’inerzia amministrativa non ha più ragione di essere esaminata, perché l’interesse sostanziale alla decisione sul silenzio è venuto meno.

Il Tribunale qualifica quindi il ricorso come improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, facendo applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.. La richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente viene così assorbita nella declaratoria di improcedibilità, che ne costituisce il corretto inquadramento processuale.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la dichiara inammissibile per mancata dimostrazione del danno. Il provvedimento di diniego ha comunque definito il procedimento, e la relativa impugnazione è stata già rigettata con sentenza breve. Sul punto il Collegio richiama il precedente Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2018, n. 6266, a conferma che il mero ritardo non basta a fondare la pretesa risarcitoria in assenza di prova del pregiudizio.

Sulle spese, il Tribunale rileva che la condotta dell’amministrazione è consistita in una compiuta istruttoria, volta al bilanciamento dei contrapposti interessi e all’acquisizione del parere dell’ufficio tecnico competente. Tenuto conto della vicenda nel suo complesso, sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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