Demolizione dell’abuso edilizio al proprietario anche se estraneo e dopo lungo tempo (Cons. Stato n. 2271 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo va ingiunta al proprietario anche quando questi non sia l’autore dell’abuso e anche se il bene sia stato concesso in comodato a un terzo. L’abusività costituisce una connotazione di natura reale che segue il manufatto nei successivi trasferimenti: il soggetto passivo è individuato in chi ha il potere-dovere di rimuovere l’abuso, a prescindere dall’accertamento di una responsabilità. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e la sua motivazione è adeguata se descrive le opere abusive. Il mero decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non radicano alcun legittimo affidamento né impongono una motivazione rafforzata. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Il Comune di Napoli ha adottato un’ordinanza di demolizione di alcune opere realizzate in assenza di titolo edilizio: un volume adibito a laboratorio di falegnameria, un manufatto attiguo, una tettoia in lamiera grecata e una tettoia con struttura metallica. L’accertamento era avvenuto all’esito di plurimi sopralluoghi succedutisi dal 1996 al 2017.

Il destinatario dell’ordinanza ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, sostenendo di essere privo di legittimazione passiva per aver ceduto l’immobile in comodato al figlio, lamentando il difetto di motivazione e di garanzie partecipative e invocando l’affidamento ingenerato dal lungo tempo trascorso.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare rileva che non sono state riproposte in secondo grado le censure sull’illegittimità della norma applicata e sulla impossibilità della demolizione: sulle relative statuizioni di rigetto si è formato il giudicato interno.

Nel merito, la tesi della carenza di legittimazione passiva non regge. L’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 individua come destinatario dell’ingiunzione il proprietario e il responsabile dell’abuso. La cessione in comodato al figlio non è sufficiente a escludere la legittimazione del proprietario, che fin dagli atti istruttori del 1996 era stato individuato come responsabile degli interventi.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata: la misura demolitoria può essere irrogata al proprietario anche se diverso dal responsabile e estraneo alla commissione dell’abuso, perché l’abusività è una connotazione di natura reale che segue l’immobile nei successivi trasferimenti (Cons. Stato, sez. II, n. 5622 del 2025; sez. VI, n. 10331 del 2023; sez. VII, n. 9141 del 2025). Il presupposto non è l’accertamento di responsabilità, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la strumentazione urbanistica: il soggetto passivo è chi ha il potere-dovere di rimuovere concretamente l’abuso.

Quanto alla motivazione, l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato ed è sufficientemente motivata se contiene la descrizione delle opere abusive (Cons. Stato, sez. II, n. 1299 del 2024). Non serve una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale, né il decorso del tempo genera affidamento, perché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti favorevoli idonei a creare aspettative qualificate (Cons. Stato, sez. VII, n. 659 del 2024; sez. VI, n. 6446 del 2020). L’inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine e non impone una motivazione rafforzata (Cons. Stato, sez. VII, n. 10167 del 2025).

Infine, la censura sulle garanzie partecipative è infondata. L’attività di repressione degli abusi edilizi è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative (Cons. Stato, sez. VII, n. 212 del 2024). In ogni caso, la parte aveva avuto notizia del procedimento per i numerosi sopralluoghi e per l’avvio del parallelo procedimento penale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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