Contestazione disciplinare e termine subito natura ordinatoria e sindacato sul decoro (TAR Sardegna n. 497 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del personale della Polizia di Stato, il termine per la contestazione degli addebiti previsto dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, applicabile in forza del rinvio dell’art. 31 del d.P.R. n. 737/1981, ha natura ordinatoria e non perentoria. Il principio di immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo e compatibile con l’intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione, per un adeguato accertamento e una ponderata valutazione dei fatti. I termini inderogabili sono solo quelli posti a garanzia dell’incolpato; gli altri sono sollecitatori. L’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737 del 1981 costituisce norma di chiusura che sanziona qualsiasi comportamento, anche fuori dal servizio, non conforme al decoro delle funzioni. La valutazione sulla gravità dei fatti e sull’entità della sanzione è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso il C.A.I.P. di Abbasanta, comunicava lo stato di malattia dopo un accesso al pronto soccorso con diagnosi di algia calcaneare ed eleggendo domicilio fiscale per le visite di controllo. Il medico dell’ufficio sanitario si recava presso l’abitazione in orario di reperibilità pomeridiana e non trovava il dipendente, lasciando un avviso. Seguiva la contestazione dell’addebito per l’assenza dal domicilio e, quindi, il decreto del Direttore del Centro che applicava la pena pecuniaria di cinque trentesimi di mensilità ai sensi dell’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sardegna deducendo violazione del diritto di difesa per l’inerzia sull’istanza di accesso, tardività della contestazione, difetto di specificità, sviamento, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione resisteva chiedendo la reiezione. L’istanza cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo al diritto di difesa, osserva che l’Amministrazione, pur tardivamente, ha soddisfatto l’istanza di accesso e ha riconosciuto la tardività concedendo un ulteriore termine di dieci giorni per le difese: la censura non ha pregio, a prescindere dalla scelta dell’interessato di non avvalersene.
Sul principio di immediatezza, il Tribunale muove dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, che impone la contestazione “subito”. L’avverbio va letto in senso relativo e ordinatorio. Nel procedimento disciplinare i termini inderogabili sono quelli posti a garanzia dell’incolpato; gli altri sono sollecitatori e consentono all’Amministrazione un ponderato giudizio sull’an dell’azione disciplinare. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto e rileva che nel caso concreto il lasso temporale tra fatti e contestazione è esiguo e conforme al dettato normativo.
Sul terzo motivo, il confronto tra atto di contestazione e provvedimento sanzionatorio esclude la violazione del principio di specificità: l’infrazione è la medesima e la condotta contestata riguarda la mancata verifica del citofono e la mancata segnalazione dell’abitazione. Il ricorrente non ha offerto prova della sua presenza nello stabile, invocando solo il malfunzionamento del campanello.
Sui motivi quarto e quinto, il Collegio qualifica l’art. 4 del d.P.R. n. 737 del 1981 come norma di chiusura, idonea a ricomprendere condotte poste anche fuori dal servizio e non conformi al decoro delle funzioni, espressione da intendersi in accezione ampia. Gli appartenenti ai ruoli di pubblica sicurezza devono tenere un contegno diligente e rispettoso delle regole, tanto più in stato di malattia.
Sul sesto motivo, il Tribunale ribadisce l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della gravità dei fatti e dell’entità della sanzione, sindacabile solo per eccesso di potere. Il principio di proporzionalità e il gradualismo sanzionatorio non consentono al giudice di sostituirsi alle valutazioni dell’autorità disciplinare. La sanzione di cinque trentesimi risulta congrua, anche a fronte dei precedenti disciplinari documentati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.