Impianto di rete in proprio: l’accollo dei maggiori costi esclude il rimborso (TAR Lombardia n. 475 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il produttore assume i maggiori costi derivanti dalla variazione del progetto rispetto alla soluzione tecnica minima generale determina l’accollo definitivo degli stessi e ne impedisce il computo nel corrispettivo di cessione dell’impianto di rete. L’art. 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione n. 281/05 non contiene un criterio imperativo e inderogabile di riparto dei costi di connessione, sicché un accordo difforme non viola la disciplina tariffaria né le norme costituzionali e CEDU a tutela di impresa e proprietà. Il riconoscimento di tali oneri in sede di corrispettivo produrrebbe una traslazione a carico del sistema elettrico e, in definitiva, della collettività.

Il Fatto

Un produttore presenta al gestore di rete una richiesta di connessione per un impianto fotovoltaico. Il gestore trasmette la soluzione tecnica minima generale, che colloca la cabina di consegna nelle vicinanze della linea di media tensione. Il produttore accetta la soluzione e si riserva di realizzare l’impianto di rete. In seguito il gestore propone una variante, spostando la cabina presso l’impianto di produzione: il produttore dichiara di accettare il conseguente extra costo rispetto alla soluzione originaria.

La società subentrata nella titolarità della pratica contesta il corrispettivo quantificato per la cessione dell’impianto di rete. L’ARERA accoglie il reclamo e prescribe al gestore di rideterminare il corrispettivo secondo i costi effettivi dell’impianto realizzato. Il gestore impugna la delibera davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata in materia di impianti di rete realizzati in proprio dai produttori, che ha escluso il diritto al riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per la variazione del progetto rispetto al minimo tecnico (Cons. Stato Sez. VI nn. 7203, 7204 e 7205 del 2019). Il principio è ribadito da Cons. Stato Sez. II n. 8621 del 2023: la dichiarazione di assunzione dei maggiori oneri comporta l’accollo definitivo in capo al dichiarante.

La dichiarazione costituisce deroga all’art. 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione n. 281/05, qualificabile come promessa atipica munita di causa, inserita in un rapporto negoziale integrativo della soluzione tecnica minima, ovvero come proposta che, con l’accettazione del gestore, conclude un valido contratto sulla ripartizione dei costi aggiuntivi. Il patto sugli oneri di connessione è pienamente valido ed efficace anche se reca una disciplina diversa da quella regolatoria.

La disposizione richiamata non riveste carattere imperativo: non se ne può ricavare un vincolato criterio di riparto dei costi tra produttore e gestore. La variante, nella specie, è stata introdotta per esigenze del produttore, che era in grado di calcolare preventivamente i costi della diversa collocazione della cabina. Lo spostamento ha accorciato l’impianto di utenza e allungato quello di rete, incrementando gli oneri di gestione e manutenzione a carico del sistema elettrico, correttamente valorizzati dal gestore nel corrispettivo.

Il Collegio dichiara quindi di condividere le conclusioni della giurisprudenza richiamata e di superare le pronunce invocate dalla difesa dell’Amministrazione. Le spese di giudizio sono compensate, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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