Modello 16/M senza allegati irregolare nel conto del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 126 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è la procedura giudiziale necessaria con cui la Corte dei conti verifica la regolarità della gestione dell’agente contabile, unico referente del conto per espressa previsione normativa. Il consegnatario di beni mobili assume un pregnante obbligo di custodia e deve rendere il conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, dimostrando con il documento contabile, e non con la documentazione di supporto trattenuta dall’amministrazione, il debito iniziale, il carico, lo scarico e i resti. La mancata adozione di un determinato modello non inficia di per sé il conto, ma questo deve esibire nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3. È pertanto irregolare il conto redatto sul solo modello 16/M, privo dei registri analitici e della relazione dell’organo di controllo interno, con conseguente impossibilità di approvazione e discarico.

Il Fatto

Il magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione giurisdizionale sulle irregolarità del conto giudiziale n. 69315 dell’agente contabile, consegnatario di beni mobili di un centro di rifornimento e mantenimento militare, per il periodo 01.01.2017–31.12.2017, depositato il 16.10.2020. Il conto era stato compilato sul modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni di carico, e non sul modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996; non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 139, comma 2, C.G.C. Non essendo possibile pervenire all’approvazione delle risultanze e al discarico, si chiedeva la fissazione dell’udienza.

L’amministrazione militare eccepiva che gli allegati non vanno trasmessi alla Corte ai sensi dell’art. 140, comma 5, C.G.C. e che il modello 16/M era idoneo. L’agente contabile eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando il responsabile del procedimento quale soggetto tenuto alla resa del conto, e chiedeva in subordine la restituzione degli atti al giudice delegato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 137 C.G.C. e dalla giurisprudenza costituzionale: il giudizio di conto ha come destinatari non gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili, ed è funzionale a garantire la corretta gestione del pubblico denaro (Corte costituzionale n. 59 del 2024, n. 292 del 2001, n. 1007 del 1998). L’oggetto è lo scrutinio di legittimità della gestione attraverso il controllo giudiziale del conto, distinto dal procedimento di parificazione.

Su questa base è respinta l’eccezione di difetto di legittimazione: referente del conto è l’agente contabile, non l’amministrazione o chi cura la mera trasmissione. L’agente è automaticamente costituito in giudizio per il fatto del deposito del conto, ai sensi dell’art. 140, comma 3, C.G.C.

La Corte esclude che alla verifica del conto possa supplirsi con controlli interni, pur potenziali, dell’amministrazione: la giurisdizione contabile trova fondamento nell’art. 103, comma 2, Cost. e attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile l’esame dei conti, con moduli non derogabili.

Nel merito, il consegnatario non ha un mero obbligo di vigilanza, ma un obbligo di custodia che implica la resa del conto giudiziale. Il modello 16/M non contiene le risultanze richieste dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. La mancata adozione del modello 24 non è di per sé invalidante, ma il conto deve esibire nella sostanza tutti i dati dell’art. 616 R.D. n. 827/1924. Le stesse istruzioni ministeriali richiedono ulteriori registri analitici (modelli CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6B, CM/6A), parte integrante del conto e da trasmettere alla Corte, non potendo restare presso l’amministrazione.

Costituisce ulteriore irregolarità la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. Il Collegio dichiara quindi l’irregolarità del conto e non procede all’approvazione e al discarico; in assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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