Ricorso straordinario omessa risposta motivo se censura specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 8930 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. l’omessa risposta a un motivo di ricorso quando il motivo debba ritenersi implicitamente disatteso, ovvero risulti assorbito dall’esame di altra doglianza, oppure quando l’omesso esame non sia decisivo. La mancata risposta a una censura costituisce vizio sindacabile solo se la censura era sufficientemente specifica e articolata da imporre una presa di posizione, incombendo sul ricorrente la dimostrazione che essa, se valutata, avrebbe condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa. La risposta implicita può desumersi anche dalla disamina della questione operata in relazione alla posizione di altro coimputato che aveva proposto analoga doglianza.

Il Fatto

Con sentenza del 19 settembre 2024 la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di più imputati avverso la decisione della Corte di appello di Caltanissetta che, per quanto qui rileva, aveva confermato la condanna per estorsione aggravata, con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.

Uno dei condannati ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto della decisione di legittimità: la Corte avrebbe omesso di rispondere alla censura sull’aggravante mafiosa sul presupposto, ritenuto erroneo, che la questione non fosse stata dedotta in appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è manifestamente infondato. Il Collegio muove dai consolidati principi in tema di ricorso straordinario, elaborati proprio con riferimento alla mancata disamina di censure formulate nel giudizio di legittimità, richiamando Sez. II n. 53657 del 17.11.2016 e Sez. I n. 15422 del 10.02.2010.

Non sussiste errore di fatto quando il motivo deve considerarsi implicitamente disatteso, quando è assorbito dall’esame di altro motivo o quando l’omesso esame non risulta decisivo, non derivandone, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa. Sul ricorrente grava la dimostrazione della decisività della doglianza non confutata.

Condizione perché la mancata risposta integri un errore sindacabile è la specificità della censura, che deve essere articolata al punto da necessitare una presa di posizione. Il Collegio ricorda il principio di Sez. III n. 16851 del 02.03.2010, secondo cui il ricorso è inammissibile per genericità quando non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto.

Nel caso concreto la censura di appello, al di là dei plurimi refusi e della non agevole comprensione, risultava tesa a negare la partecipazione al sodalizio mafioso — non contestata — e la metodica mafiosa utilizzata. Essa non possedeva i requisiti minimi per integrare una critica alla declinazione soggettiva dell’aggravante in forma di agevolazione mafiosa, e non necessitava quindi di autonoma risposta.

Assume rilievo decisivo il rilievo che l’aggravante speciale, nelle due forme dell’avvalimento del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, era contestata in forma alternativa, con conseguente irrilevanza dell’insussistenza di una delle due ipotesi. La Corte ha inoltre evidenziato che la decisione impugnata aveva fornito risposta implicita alla questione affrontando la posizione di altri coimputati che avevano proposto analoga doglianza, richiamando gli argomenti della Corte di appello e le intercettazioni. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Tutte le 471 sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *