Concorso nel reato e connivenza non punibile: serve un contributo positivo (Cass. pen. Sez. II n. 25460 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altri soggetti risiede nel fatto che la prima postula un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all’altrui condotta criminosa. Il contributo del concorrente può realizzarsi anche solo assicurando all’altro lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo così palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. L’imputazione a titolo di concorso omissivo ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen. presuppone l’esistenza di una posizione di garanzia, che deve risultare già dall’edito imputativo. La motivazione della sentenza di appello è meramente apparente quando, pur dichiarandosi confermativa, offre una ricostruzione in fatto divergente da quella di primo grado e non spiega l’infondatezza degli argomenti difensivi.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 cod. pen., contestati in concorso con altri soggetti. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma, aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare, confermando per il resto la condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. I primi due censuravano l’affermazione di responsabilità concorsuale, sostenendo che il comportamento dell’imputato era stato, al più, meramente connivente e privo di una posizione di garanzia nei confronti dell’autore materiale, con conseguente insussistenza del dolo di concorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento ai primi due motivi, incentrati sull’affermazione di responsabilità per il concorso nei delitti di tentata rapina e di lesioni. Preliminarmente, la Corte ha escluso la configurabilità di una “doppia conforme”, che ricorre soltanto quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado adottando criteri omogenei di valutazione delle prove, sì da costituire un unico corpo decisionale.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva fondato la responsabilità su un atteggiamento attivo, individuato nell’intervento in medias res, nelle rassicurazioni mendaci offerte alla persona offesa e nelle indicazioni fornite agli altri correi. La sentenza di appello, invece, restituisce una ricostruzione in fatto in buona parte divergente, qualificando il contributo dell’imputato come atipico e relegando la condotta a un mero comportamento inerte.

La Corte ha richiamato il criterio distintivo tra connivenza non punibile e concorso nel reato: la prima esige un comportamento passivo inidoneo ad apportare contributo; il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, che può consistere anche nel rafforzare il proposito altrui. Sul punto la Corte ha citato Sez. 3, n. 544 del 2024, Giaquinto e Sez. 5, n. 2805 del 2013, Grosu.

L’unica circostanza comune alle due ricostruzioni è stata individuata nella mendace conferma di avere allertato le Forze dell’Ordine. Per il resto, la Corte territoriale ha posto in rilievo elementi suscettibili di varia interpretazione, stigmatizzando espressamente un comportamento inerte e il mancato impedimento dell’evento. Al riguardo la Corte ha osservato che il canone imputativo di cui all’art. 40, secondo comma, cod. pen. risulta inconferente, in difetto di una minima posizione di garanzia, non emergendo dall’edito imputativo.

La pronuncia di secondo grado, prima facie confermativa, riposa dunque su una motivazione meramente apparente, omettendo di spiegare l’infondatezza degli argomenti opposti con l’impugnazione. La Corte ha richiamato sul punto Sez. 2, n. 18404 del 2024, Lo Coco e Sez. 5, n. 9677 del 2015, Vassallo. Ha quindi annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, restando assorbiti il terzo e il quarto motivo.

Nota della Redazione

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