Errore nella pena base: correzione inammissibile ex art. 130 c.p.p (Cass. pen. Sez. I n. 383 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 130 cod. proc. pen., è consentito solo quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto. È illegittima la correzione che, non limitandosi a rettificare un errore meramente formale o di calcolo, comporti una sostanziale modifica della decisione, incidendo su elementi essenziali della stessa. In materia di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l’individuazione della violazione più grave e la rideterminazione della pena per i reati satellite non costituiscono operazioni meramente aritmetiche, ma implicano necessariamente apprezzamenti valutativi discrezionali che non possono essere compiuti mediante il procedimento di correzione, neppure accedendo alla tesi interpretativa più estensiva, che richiede comunque la realizzabilità dell’integrazione mediante operazioni meccaniche prive di significativi contenuti discrezionali.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, accogliendo l’istanza presentata nell’interesse del condannato, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva. Con un successivo provvedimento, la medesima Corte, dato atto dell’inesatta individuazione del reato più grave, aveva disposto la correzione dell’errore materiale, sostituendo la pena indicata nel primo provvedimento.
Avverso tale ultima ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo sia il travisamento della prova in ordine alla data di consumazione dei reati, sia l’illegittimità della procedura correttiva ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello integralmente rideterminato la pena, incidendo su elementi essenziali della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando come la Corte distrettuale avesse basato il riconoscimento della continuazione su un dato temporale erroneo. I reati oggetto della seconda sentenza erano stati infatti commessi tra il 21 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020, e non nell’arco temporale indicato nell’ordinanza impugnata. L’utilizzo di un’informazione inesistente, decisiva ai fini della deliberazione, ha compromesso la tenuta logica dell’intera motivazione, imponendo l’annullamento del provvedimento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha preliminarmente rilevato come l’ordinanza di correzione fosse nulla per derivazione, essendo affetto da invalidità il provvedimento che ne aveva costituito l’oggetto. Ha inoltre precisato che la stessa ordinanza correttiva era priva di base legale, essendo stata emessa in assenza delle condizioni previste dall’art. 130 cod. proc. pen.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ricordato che la procedura di correzione dell’errore materiale è consentita solo quando l’intervento non comporti una sostanziale modifica o sostituzione della decisione già assunta. L’errore, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, che può essere corretta solo attraverso i mezzi di impugnazione, prima che si sia formato il giudicato.
Nel caso di specie, la correzione disposta aveva invece avuto un evidente contenuto valutativo autonomo rispetto alla decisione precedente. La Corte distrettuale aveva individuato una nuova pena base e rideterminato la pena per uno dei reati satellite. Tali operazioni, intimamente collegate, non sono meramente aritmetiche ma richiedono un apporto valutativo originale con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Non è pertanto configurabile un errore o un’omissione “materiale” emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., atteso che l’elemento minimo richiesto è la realizzabilità della correzione mediante operazioni meccaniche, prive di significativi contenuti discrezionali.
La Corte ha infine precisato che la determinazione della pena unica complessiva non può essere considerata una statuizione a carattere accessorio in un provvedimento di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza di correzione e annullamento con rinvio dell’ordinanza principale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.