La continuazione in executivis presuppone programmazione unitaria originaria (Cass. pen. Sez. 7 n. 6987 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., le violazioni dedotte devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine. Detto programma richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Non è necessario che ricorrano tutti gli indicatori dell’unitarietà del disegno criminoso, purché quelli valorizzati siano significativi e non meramente presuntivi. Il giudice dell’esecuzione deve valutare l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. L’accertamento di tali indici è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua, senza vizi logici o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in distinti procedimenti per reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale, proponeva istanza volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, escludendo la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso. Il ricorrente impugnava l’ordinanza, deducendo l’omogeneità offensiva dei furti, la prossimità temporale di alcuni episodi e la commissione di tutti i reati nel medesimo contesto territoriale. Con successiva memoria insisteva nelle censure, incentrate sulla erronea qualificazione di uno dei reati e sulla distanza cronologica tra gli episodi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ripercorso i principi in tema di continuazione in sede di esecuzione, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Ha rammentato che il vincolo postula l’originaria ideazione di un programma unitario, non confondibile con una concezione di vita improntata all’illecito, la cui reiterazione è invece penalizzata da istituti quali recidiva, abitualità e professionalità nel reato, secondo un parametro opposto al favor rei sotteso alla continuazione.
La verifica della preordinazione non può essere compiuta su base meramente presuntiva, ma richiede indicatori concreti, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e le abitudini programmate di vita. La Corte ha precisato, richiamando Sezioni Unite n. 28659 del 2017, che non è sufficiente valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Non occorre tuttavia la ricorrenza concomitante di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di essi, purché significativi.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero confutative e affette da genericità, non idonee a evidenziare vizi di illogicità nella decisione impugnata. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente valorizzato la parziale eterogeneità degli addebiti, la distribuzione cronologica dei reati contro il patrimonio e la diversità delle modalità esecutive e dei beni sottratti.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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