Superamento limite tabellare non basta concorre con altri elementi (Cass. pen. Sez. 7 n. 5583 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare di cui all’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può concorrere, unitamente ad altri elementi, a fondare tale conclusione. Ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione, sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato. È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito.

Il Fatto

Con sentenza del 14/07/2025, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato il ricorrente e il coimputato responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. I due imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, alla mancata applicazione della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente la destinazione allo spaccio della droga. Richiamando un consolidato orientamento, la Sesta e la Terza Sezione hanno affermato che il superamento del limite tabellare, pur non essendo decisivo, può legittimamente concorrere con altri elementi di prova. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva valorizzato non solo la quantità della sostanza, ma anche l’ingente denaro sequestrato e la condizione di disoccupazione degli imputati, elementi che rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale.

Quanto alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha giudicato i motivi manifestamente infondati. La sentenza impugnata, con valutazione globale del fatto, aveva evidenziato il quantitativo considerevole di cocaina, il grado di purezza, il numero di dosi ricavabili, il rinvenimento di strumenti per la suddivisione, la mancanza di redditi e il denaro sequestrato. Tali elementi, ad avviso del giudice di merito, erano ostativi alla riqualificazione, in quanto dimostravano la sistematicità e la professionalità dell’attività illecita, nonché una responsabilità conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 51063 del 2018.

Il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente, relativo alla violazione dell’art. 337 cod. pen., è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. La Corte ha richiamato la pagina della sentenza in cui si rimarcava che il ricorrente, passeggero dell’auto condotta dal coimputato, aveva concorso nel reato di resistenza approfittando della fuga per liberarsi della droga e del telefono cellulare.

Infine, la censura concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta manifestamente infondata. La pena, determinata dal primo giudice e confermata in appello, era al di sotto della media edittale. La Corte ha ribadito che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame uno degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente; l’apprezzamento discrezionale, supportato da motivazione idonea, non è censurabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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