Continuazione in executivis richiede previa unitaria ideazione del reato (Cass. pen. Sez. I n. 35741 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva non postula la mera affinità tipologica delle violazioni né la ricorrenza di un’abitudine delittuosa stabilmente orientata verso una determinata categoria di reati. Essa richiede l’accertamento di un’anticipata e unitaria ideazione di più illeciti, già presenti, almeno nelle loro linee essenziali, nella rappresentazione dell’agente al momento della commissione del primo episodio. Il giudice dell’esecuzione verifica gli indici esteriori del programma — omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità dell’azione, causali, bene protetto, abitudini programmate di vita — e non può riconoscere il vincolo quando le condotte siano espressione di occasionali determinazioni successive. Non è inoltre tenuto a ricercare d’ufficio ogni possibile combinazione alternativa tra i reati, salvo che la parte abbia enucleato gruppi di reato e allegato gli indici della continuazione parziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione a sei pronunce di condanna per reati contro il patrimonio, commessi tra il 2009 e il 2019 in sedi diverse. Il giudice ha rilevato che i fatti giudicati con due delle sentenze erano già stati unificati in sede esecutiva e che le residue violazioni non presentavano contiguità spazio-temporale, essendo state commesse a considerevole distanza di tempo e in ambiti territoriali differenti. Da qui la conclusione che i fatti non fossero riconducibili a un unico disegno criminoso, ma esprimessero piuttosto una condotta di vita dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione. La difesa ha sostenuto l’unicità genetica della volontà e la previa deliberazione unitaria, con particolare riferimento a tre delle sentenze, valorizzando l’uso della notorietà del cognome paterno nel settore del commercio di autovetture e l’incasso di acconti su presunte vendite mai perfezionate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra affinità tipologica e unicità del disegno criminoso. L’art. 81, secondo comma, cod. pen. presuppone la preventiva deliberazione di una pluralità di condotte, non essendo sufficiente che esse siano accomunate dalla medesima indole o da un generico programma di attività delinquenziale. Il percorso argomentativo richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui la verifica deve essere approfondita e ancorata a concreti indicatori, non potendosi valorizzare taluno degli indici sintomatici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
Sul punto la Corte richiama anche Sez. I n. 39222 del 2014, che esclude l’integrazione dell’istituto da parte della mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, e Sez. I n. 15955 del 2016, secondo cui l’identità del disegno criminoso non si confonde con il programma di vita delinquenziale, espressione di un’opzione soggettiva verso un numero non predeterminato di reati.
Il primo passaggio applicativo riguarda la censura relativa alle sole sentenze sub 4), 5) e 6). La Corte ammette che, in presenza di un arco temporale ampio e di una pluralità di condanne, possa venire in rilievo l’esigenza di non arrestarsi a una valutazione globale e indifferenziata. Tuttavia, sulla scorta di Sez. I n. 7381 del 2018, precisa che il giudice dell’esecuzione non deve ricercare d’ufficio ogni combinazione alternativa tra i reati: l’analisi per gruppi è dovuta solo se l’interessato ha dedotto, con allegazioni sufficienti, l’evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi, enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori. Nella specie l’istanza era strutturata in termini unitari e globali, senza enucleazione di nuclei autonomi: non può quindi imputarsi al giudice di non avere scomposto d’ufficio la domanda.
Il secondo passaggio è di merito. Anche a voler considerare le analogie valorizzate dal ricorrente, l’ordinanza ha offerto una spiegazione non illogica della loro insufficienza: la significativa distanza cronologica, la collocazione in ambiti territoriali diversi e l’assenza di elementi dimostrativi di una preventiva programmazione unitaria. L’uso di un medesimo canale relazionale o reputazionale non dimostra, di per sé, che le singole truffe fossero state previamente deliberate sin dal primo episodio, potendo rivelare una modalità ricorrente di approfittamento di occasioni via via maturate.
Il ricorso, conclude la Corte, tende a sovrapporre la serialità delle condotte e la ricorrenza di un analogo schema fraudolento alla diversa nozione di unicità del disegno criminoso, sollecitando in modo non consentito una rivalutazione del merito. L’impugnazione è quindi rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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