Differimento pena per grave infermità: verifica concreta e perizia non obbligatoria (Cass. pen. Sez. I n. 35743 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica e la detenzione domiciliare umanitaria operano un bilanciamento tra l’indefettibilità dell’esecuzione penale e la tutela della salute del detenuto, nonché il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Non è richiesta una incompatibilità assoluta tra patologia e stato detentivo, ma occorre che la malattia ponga in pericolo la vita, provochi rilevanti conseguenze dannose, esiga trattamenti non agevolmente praticabili in ambiente penitenziario o determini una sofferenza aggiuntiva ed eccessiva. Il giudice di sorveglianza deve procedere a una verifica concreta e non meramente astratta, raffrontando le complessive condizioni cliniche con le cure effettivamente praticabili in ambito intramurario e valutando l’incidenza dell’ambiente carcerario sul peculiare quadro patologico. La perizia medico-legale non costituisce un passaggio obbligato per la sola deduzione di una patologia o per la produzione di una consulenza di parte: diviene necessaria quando il materiale sanitario presenti lacune, contraddizioni o incertezze su circostanze decisive, ovvero quando, a fronte di dati clinici attestanti l’incompatibilità, il giudice intenda comunque rigettare l’istanza.
Il Fatto
Il condannato, detenuto in espiazione di una pena di anni ventidue, mesi sei e giorni ventotto di reclusione con fine pena al 2045, presentava al Tribunale di sorveglianza di Torino istanza di detenzione domiciliare ordinaria ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 bis, ord. pen. e, in subordine, di differimento dell’esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen..
Il Tribunale dichiarava inammissibile la prima istanza per l’entità della pena residua, superiore al limite previsto dalla norma, e per l’espiazione in corso anche per un reato ostativo di prima fascia, quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Rigettava nel merito la richiesta di differimento, rilevando che il detenuto è affetto da sindrome di Brugada, regolarmente seguito sul piano cardiologico mediante visite periodiche e loop recorder con monitoraggio da remoto, e da una sindrome ansioso-depressiva fronteggiata con consulenze psichiatriche e colloqui psicologici. Il Collegio richiamava il precedente rigetto di analoga istanza, disposto il 15 maggio 2024 su un quadro sanitario ritenuto sovrapponibile, e disattendeva la richiesta difensiva di perizia medico-specialistica.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la cornice normativa, richiamando l’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e l’art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen., e precisa che ai fini dell’accoglimento non serve una incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione. Occorre invece che la malattia ponga in pericolo la vita, provochi rilevanti conseguenze dannose, richieda trattamenti non agevolmente praticabili in carcere o determini una sofferenza aggiuntiva ed eccessiva. Sul punto richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. I n. 2337 del 2021; Sez. I n. 27352 del 2019).
Il giudice di sorveglianza deve quindi esaminare in concreto le condizioni di salute, le tipologie di cura necessarie e l’incidenza dell’ambiente carcerario sul quadro clinico, nonché la concreta adeguatezza dell’assistenza assicurabile nella specifica situazione detentiva (Sez. I n. 49621 del 2023; Sez. I n. 37062 del 2018).
Quanto alla perizia medico-legale, la Corte afferma che essa non è imposta dalla sola esistenza di una consulenza difensiva di segno diverso, né dall’uso, da parte della relazione sanitaria penitenziaria, di formule sacramentali sul giudizio di compatibilità. Diviene necessaria solo in presenza di lacune, contraddizioni o profili di incertezza su circostanze decisive. Quando le relazioni sanitarie aggiornate consentono una valutazione completa, attuale e logicamente sostenibile, il diniego dell’accertamento peritale è legittimo, purché sorretto da motivazione non apparente.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che l’ordinanza abbia fondato il rigetto su un accertamento attuale e concreto, esteso alle modalità di presa in carico nell’istituto, sulla base delle acquisizioni del 27 novembre 2025 e della relazione di sintesi aggiornata al 18 dicembre 2025, senza che risultino versati ulteriori contributi consulenziali idonei a documentare un aggravamento. La censura difensiva si risolve nella contrapposizione di una diversa lettura del medesimo materiale sanitario, senza specifici dati clinici attuali capaci di smentire l’adeguatezza della presa in carico.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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