Continuazione in executivis: verifica concreta del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 23953 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, richiedendosi che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Lecce del 10 gennaio 2024, divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2024, rispetto agli episodi delle altre due sentenze.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Lecce del 10/12/2025 il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando censure di tipo essenzialmente confutativo delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla ricostruzione dell’istituto della continuazione e dei relativi criteri di accertamento. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ribadisce che l’identità del disegno criminoso non coincide con la generale propensione alla devianza del reo e richiede una previa rappresentazione unitaria delle condotte criminose.
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, esige una approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
La Corte precisa che non è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di essi, purché significativi. L’accertamento è però rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso evidenziando la distanza temporale tra i fatti e, segnatamente, la consumazione dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in epoca alla quale la consumazione dei delitti associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era ormai cessata. A fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente ha articolato censure incentrate su circostanze non corrispondenti a quanto accertato nelle sentenze di merito quanto al tempus commissi delicti.
Il Collegio rileva che le doglianze non valgono a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione, il quale ha chiarito, nell’esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza contraddizioni o affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l’esistenza di un riconoscibile, originario disegno criminoso. La critica, inoltre, si è incentrata su elementi di fatto — quali alcune intercettazioni riportate nelle sentenze — sollecitando una diretta disamina di elementi indiziari la cui valutazione rientra nella competenza del giudice di merito. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.