Confisca per riciclaggio commisurata al profitto effettivo del riciclatore (Cass. pen. Sez. II n. 27548 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riciclaggio, la confisca obbligatoria di cui all’art. 648-quater cod. pen. non può essere estesa all’intero valore delle somme oggetto dell’attività di ripulitura. Avendo natura sanzionatoria, essa partecipa del regime delle sanzioni penali e incontra il limite del profitto effettivamente conseguito dal riciclatore, con esclusione di ogni vincolo solidaristico con l’autore del reato presupposto. La confisca di valore che ecceda tale perimetro viola i principi costituzionali di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità, integrando una pena illegale. Il giudice deve quindi determinare esattamente il vantaggio patrimoniale ricavato dall’attività delittuosa, qualificandolo come prezzo, profitto o prodotto del reato, e perimetrarne soggettivamente l’ammontare. Sul piano processuale, la questione dell’elemento soggettivo non dedotta con i motivi di appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, nemmeno con motivi nuovi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15.10.2025, aveva ribadito la responsabilità dell’imputato per due episodi di riciclaggio, commessi nell’esercizio della propria attività professionale su denaro proveniente da truffe ai danni di clienti di uno studio di infortunistica stradale. I giudici di merito avevano altresì disposto la confisca del profitto per un valore complessivo di oltre 940.000,00 euro.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: l’insussistenza del dolo eventuale e l’errata qualificazione del fatto; il diniego dell’attenuante di cui all’art. 648 bis, quarto comma, cod. pen.; il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; infine, l’illegittimità della confisca per un importo superiore al profitto effettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sull’elemento soggettivo, unico attinente all’an della responsabilità. Il Collegio rileva che la questione del dolo eventuale non era stata posta con l’atto di appello, che si era limitato a chiedere la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 512 bis cod. pen. Il tema era emerso solo con il primo motivo aggiunto, contenuto nella memoria di motivi nuovi del 29 settembre 2025.
Secondo la Corte, i motivi nuovi previsti dall’art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione già enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. La valutazione della colpevolezza costituisce un punto della decisione distinto dall’accertamento e dall’attribuzione del fatto. La questione, dunque, è proposta in violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., con effetto preclusivo dell’impugnazione.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 4683 del 25.02.1998, le Sezioni Unite n. 1 del 19.01.2000 e le Sezioni Unite n. 3423 del 29.10.2020, che hanno delineato la nozione di punto della decisione e l’onere di specifica formulazione del relativo motivo. Né rileva che la Corte d’appello abbia trattato la questione, data la natura originaria della causa di inammissibilità. Il primo motivo è quindi rigettato e l’affermazione di responsabilità diviene definitiva.
La Corte accoglie invece i motivi sul trattamento sanzionatorio. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 648 bis, quarto comma, cod. pen. si fonda sull’erronea premessa della permanenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., già esclusa dalla sentenza di primo grado. Anche l’aggravante teleologica è stata affermata confondendo la modalità attuativa del reato associativo con la puntuale finalizzazione di specifici episodi delittuosi, secondo il tradizionale orientamento espresso da Sez. I n. 6530 del 18.12.1998.
Sul punto della confisca, il Collegio non condivide l’orientamento di Sez. V n. 32176 dell’08.05.2024, che estende l’ablazione all’intero valore illecito conseguito. L’art. 648-quater cod. pen. è applicabile a molteplici fattispecie e il riferimento a prezzo, profitto e prodotto vale a garantire l’ablazione del provento nel rispetto di quanto ricevuto da ciascun correo. La confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, non può superare il profitto del reato, come affermato da Sez. II n. 37590 del 30.04.2019 e da Sez. II n. 21820 del 26.04.2022. La sentenza è annullata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.