Gestione illecita di rifiuti e culpa in eligendo del produttore conferente (Cass. pen. Sez. III n. 41051 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consegna di rifiuti a soggetto privo di autorizzazione allo smaltimento e in assenza della prescritta documentazione integra il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando che il rifiuto sia conferito a un centro autorizzato a riceverlo. Sul produttore che affida i rifiuti a terzi gravano precisi obblighi di accertamento, quanto all’affidabilità del terzo e alla sussistenza delle autorizzazioni e competenze, la cui violazione fonda la responsabilità a titolo di culpa in eligendo. La mancanza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita, desumibile dall’entità della pena applicata.

Il Fatto

Due ricorrenti, nella rispettiva qualità di amministratori di due società operanti nello stesso capannone industriale, sono stati dichiarati colpevoli dal Tribunale di Roma del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per avere concorso, quali produttori di rifiuti, nella gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi da loro ceduti e da altri raccolti, trasportati e abbandonati in più località.

Propongono separati ricorsi per cassazione, articolando identici motivi: nullità del decreto di citazione per genericità del capo di imputazione; apoditticità e illogicità della motivazione sulla responsabilità; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento di legittimità, il fatto è enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali consentono il pieno esercizio del diritto di difesa, della contestazione venendo a conoscenza l’imputato non solo dal capo di imputazione ma anche dagli atti del fascicolo processuale. Nel caso di specie l’imputazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi non rende generica la rubrica, ma ne delimita la latitudine accusatoria: onera il pubblico ministero a dimostrare la natura dei rifiuti e la difesa a rintuzzare l’accusa. Sono gli stessi ricorrenti a confermare l’infondatezza della deduzione, avendo tratto dagli atti la prova della natura non pericolosa dei rifiuti.

Anche il secondo motivo è infondato. La consegna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione allo smaltimento e in assenza della necessaria documentazione integra il reato contestato, non rilevando che il conferimento avvenga presso un centro autorizzato a riceverlo. L’affidamento a terzi comporta per il conferente precisi obblighi di accertamento — verifica dell’affidabilità del terzo e dell’esistenza delle autorizzazioni e competenze — la cui violazione giustifica la responsabilità per culpa in eligendo.

Quanto alla responsabilità della ricorrente, l’individuazione delle due società è stata possibile perché gli imballaggi rinvenuti nella discarica recavano i loro nomi e perché i rifiuti erano costituiti anche da infissi prodotti dalla sua azienda. La deduzione è inoltre intrinsecamente contraddittoria: l’asserita gestione di fatto della società da parte del fratello comporta l’unica e indifferente provenienza dei rifiuti illecitamente gestiti, senza che l’amministratrice abbia fatto alcunché per impedirlo. Analoghi rilievi valgono per il ricorso dell’altro imputato, che svilisce il dato dell’unitarietà della gestione delle due società.

L’ultimo motivo è infondato. Il Tribunale ha omesso di rispondere espressamente alla domanda di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ma l’assenza dei presupposti della causa di non punibilità può essere rilevata anche con motivazione implicita. L’entità della pena pecuniaria, applicata in misura non prossima al minimo edittale, e il quantitativo di rifiuti illecitamente gestito, niente affatto esiguo, rendono persuasi della valutazione di non esiguità dell’offesa.

Il reato non è prescritto: commesso dopo il 3 agosto 2017, trova applicazione il principio delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Il corso della prescrizione è rimasto sospeso con termine finale al 12 gennaio 2026, successivo alla data di definizione del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *