Maltrattamenti in famiglia: basta la consapevolezza della condotta vessatoria (Cass. pen. Sez. VI n. 35950 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen. non richiede il dolo specifico o intenzionale, ma soltanto la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria ai danni dei familiari conviventi. L’abuso di alcol, ove non integri una cronica intossicazione idonea a incidere sull’imputabilità, non è di per sé incompatibile con l’elemento soggettivo del reato, poiché l’eventuale alterazione non incide sulla capacità di intendere e di volere. Le dichiarazioni della persona offesa volte a ridimensionare le responsabilità dell’indagato non fanno venir meno la gravità indiziaria quando gli episodi riferiti non siano negati.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva disposto il suo allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre, persona offesa del reato di cui all’art. 572 cod. pen. L’ordinanza dava atto di abituali minacce, condotte vessatorie e, quanto meno in un caso, di aggressione fisica ai danni della madre.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La difesa sostiene che le condotte illecite erano direttamente collegate all’abuso di alcol e che l’indagato non avesse consapevolezza delle azioni poste in essere in stato di ubriachezza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato, in quanto tende a sollecitare una rivalutazione di questioni già compiutamente esaminate dal Tribunale. Nell’ordinanza impugnata si dà atto delle gravi e reiterate condotte maltrattanti, consistite non solo in minacce e aggressioni fisiche, ma anche in continue richieste di denaro e nella pretesa di disporre dell’abitazione a proprio piacimento.

Il clima familiare imposto alla persona offesa è univocamente dimostrativo della commissione di condotte maltrattanti, sorrette dall’elemento soggettivo richiesto dall’art. 572 cod. pen., che non richiede il dolo specifico o intenzionale. Per consolidata giurisprudenza, richiamata nel provvedimento, la sussistenza dell’elemento soggettivo non implica l’intenzione di sottoporre la vittima a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria.

Il Tribunale ha espressamente affrontato la questione dell’eventuale incidenza dell’abituale condizione di alterazione indotta dall’abuso di alcol, precisando che dagli elementi acquisiti non emergevano i presupposti per ritenere una cronica intossicazione tale da incidere sull’imputabilità. Neppure la difesa ha ipotizzato un’alterazione della capacità di intendere e volere, sicché l’aspetto controverso attiene alla sola possibilità che l’abuso abbia inciso sull’elemento soggettivo.

La Corte conferma la correttezza di tale esclusione: l’alterazione, nella misura in cui non inficia la capacità di intendere e volere, non può ritenersi incompatibile con l’elemento soggettivo, che presuppone la mera consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria per i familiari conviventi. Né a diverse conclusioni conduce la valorizzazione delle dichiarazioni con cui la persona offesa tentava di ridimensionare le responsabilità del figlio, non negando però gli episodi riferiti: il Tribunale ha ritenuto, con motivazione immune da censure, che il comprensibile tentativo di mitigare le responsabilità non ha fatto venir meno gli elementi di fatto idonei a supportare la gravità indiziaria. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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