Rinuncia ai motivi invalida nel concordato ex art. 599-bis (Cass. pen. Sez. 5 n. 6580 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui non consente all’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni dinanzi alla Corte suprema, a fronte dell’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa. In tema di concordato in appello, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia, mentre alcuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti a motivi rinunciati. L’imputato che ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e ha proposto concordato sulla pena non può censurare la mancata valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
Il difensore di un imputato, condannato per due episodi di furto aggravato, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente deduceva due motivi: con il primo sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111 Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non prevede la possibilità per l’imputato di presentare personalmente ricorso in cassazione; con il secondo lamentava l’omessa motivazione in merito alla valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ai fini del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando entrambi i motivi.
Quanto al primo motivo, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8914 del 2017 secondo cui la richiesta di rappresentanza tecnica per l’impugnazione in cassazione non determina alcuna limitazione delle facoltà difensive. L’elevata complessità tecnica del giudizio di legittimità rende ragionevole la pretesa del legislatore di una necessaria assistenza tecnica sin dalla proposizione del ricorso.
Il motivo è stato altresì dichiarato manifestamente infondato per difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non avendo il ricorrente esplicitato la concreta utilità derivante dalla censura proposta.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di concordato in appello, le uniche doglianze proponibili attengono alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia. Nessuno spazio può essere ammesso per doglianze relative a motivi rinunciati: l’imputato, che ha rinunciato ai motivi d’appello sulla responsabilità e ha concordato la pena, non può successivamente censurare la mancata valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..
La Corte ha infine osservato che, nella sentenza impugnata, la corte territoriale aveva comunque richiamato la motivazione resa dal giudice di primo grado in merito alla gravità, professionalità e attiva partecipazione dell’imputato. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 613 c.p.p. – Difensori