Sequestro preventivo rifiuti: motivazione apparente e integrazione tra provvedimenti cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 37177 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Quanto alla motivazione dell’ordinanza, integra violazione di legge unicamente la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, denunciabili nel giudizio di legittimità con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In tema di provvedimenti cautelari, la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare quella del giudice che ha emesso la misura e, viceversa, quest’ultima può colmare le lacune del provvedimento successivo: le ordinanze complementari e strettamente collegate formano un unicum e vanno valutate unitariamente. Nel sequestro preventivo impeditivo il pericolo va inteso in senso oggettivo e prescinde dalla persona dell’indiziato, rilevando il collegamento tra la res e il reato.

Il Fatto

Il tribunale del riesame rigettava l’istanza proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il sequestro preventivo di un’area su cui erano stoccati rifiuti pericolosi e non pericolosi ed emesso decreto di sequestro impeditivo in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, lettere a) e b), d. lgs. n. 152/2006.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando mancanza e apparenza della motivazione in punto di sussistenza del periculum in mora, già difettante nel provvedimento genetico.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola dell’art. 325 cod. proc. pen.: in materia di misure cautelari reali il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Quanto alla motivazione, per violazione di legge deve intendersi soltanto l’inesistenza o la mera apparenza, non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, deducibili solo con il motivo ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (richiamate Sez. U n. 5876 del 28 gennaio 2004 e Sez. 3 n. 385 del 6 ottobre 2022).

Il Collegio afferma poi che, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di doppia conforme, laddove le due ordinanze pervengano a conclusioni sovrapponibili seguendo i medesimi passaggi argomentativi, esse si integrano formando un unicum. La motivazione del tribunale del riesame può integrare quella del giudice che ha emesso la misura e questa può colmare le lacune del provvedimento successivo, perché le ordinanze sono complementari e strettamente collegate (tra le altre, Sez. U n. 7 del 17 aprile 1996 e Sez. 3 n. 8669 del 15 dicembre 2015).

La Corte chiarisce i confini della categoria: è assente la motivazione che manca fisicamente o è graficamente indecifrabile; è apparente quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, che usa timbri o moduli a stampa, clausole di stile, oppure argomentazioni di puro genere o asserzioni apodittiche. Nel caso di specie tali situazioni non ricorrono: il decreto descrive analiticamente i rifiuti accumulati e la loro eterogeneità, e la motivazione sul periculum non è meramente apparente ma, al più, insufficiente.

Quanto al pericolo, la Corte ribadisce che esso va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro connessa alla disponibilità della cosa o al suo uso, e può derivare anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato, restando sganciato dalla persona dell’indiziato. Nel sequestro impeditivo rileva il collegamento tra la res e il reato. La doglianza sulla omessa attività in nero appare quindi fuori fuoco.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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