Continuità di esercizio dell’impianto radiofonico e onere della prova (Cons. Stato n. 9818 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La continuità di esercizio di un impianto di radiodiffusione costituisce requisito imposto dalla legge per il riconoscimento della titolarità dell’impianto e si distingue dalla titolarità medesima, attenendo alla concreta possibilità di trasmettere. Spetta al privato che invoca tale continuità fornire la prova del continuativo esercizio per l’intero arco temporale rilevante, secondo il riparto dell’onere probatorio fissato dall’art. 64, primo comma, cod. proc. amm., non potendosi addossare all’amministrazione la dimostrazione del fatto negativo. L’omessa pronuncia del giudice di primo grado è deducibile per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma va accertata con riguardo alla motivazione nel suo complesso e sussiste solo quando il punto controverso non risulti esaminato, non anche quando la decisione sul motivo emerga da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile.

Il Fatto

La controversia riguarda un impianto di radiodiffusione operante su una determinata frequenza, che la società cedente, nell’anno 2004, ha fatto oggetto di due distinti atti di trasferimento: il primo in favore di una cooperativa, dalla quale l’impianto è poi pervenuto a un’altra emittente; il secondo in favore della società oggi appellante, mediante atto notarile. Le due acquirenti, dal 2005, hanno vantato ciascuna la titolarità esclusiva dell’impianto e hanno presentato reciproche denunce di interferenze.

Con un provvedimento del 2016 il Ministero ha ritenuto valida l’acquisizione dell’impianto da parte della società appellante, ma ha escluso che sussistessero i presupposti per attribuirle la titolarità, mancando la continuità di esercizio in capo all’emittente cedente. Il ricorso avverso tale atto, dopo la dichiarazione di incompetenza del TAR Campania, è stato riassunto davanti al TAR Lazio, che lo ha rigettato con la sentenza n. 4398/2024. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di omessa pronuncia. Nel processo amministrativo l’errore è deducibile sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma va accertato sulla motivazione complessiva della sentenza, senza privilegiare gli aspetti formali: esso sussiste solo se il punto controverso non è stato esaminato, e non quando la decisione sul motivo risulta implicitamente da un’affermazione decisoria contraria e incompatibile, come precisato da Cons. Stato, sez. V, n. 7133/2025 e n. 4123/2025. Il primo giudice ha valutato nel complesso i motivi, giungendo a scrutinare la continuità dell’esercizio: tale modalità non integra il vizio dedotto.

Quanto alla mancata valutazione della documentazione, la Corte richiama l’art. 64, primo comma, cod. proc. amm.: spetta alle parti fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità e compete al ricorrente offrire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, quindi delle circostanze da cui discende l’illegittimità del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, n. 5438/2023). Il TAR ha esaminato gli atti e ha rilevato che i documenti indicati — dichiarazione del manutentore, contratto di manutenzione, comodato, fatture, bollettino di consumo, richiesta di riattivazione, comunicazione di acquisto — non dimostrano l’esercizio continuo, mancando riscontri per lunghi periodi. L’assunto dell’appellante di non poter disporre di documentazione illimitata sui danti causa rileva nei rapporti interni, non sul piano dell’onere probatorio.

Cadono quindi sia la censura sull’onere della prova, che l’appellante vorrebbe invertito a carico del Ministero, sia quelle relative ai riferimenti al provvedimento del 2013 e all’obiter dictum del TAR Campania: quando una sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola resista al vaglio per rendere inammissibili, per difetto di interesse, le censure sulle altre (Cons. Stato, sez. IV, n. 6827/2018). Infondata è anche la doglianza sulla comunicazione ministeriale del 4 dicembre 2015, trattandosi di atto richiamato in una sentenza prodotta dalla stessa ricorrente.

Quanto alle garanzie procedimentali, l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 riguarda i procedimenti avviati su istanza di parte, mentre l’atto impugnato chiude uno scambio epistolare tra soggetti in dissidio; in ogni caso l’inosservanza del preavviso di diniego non rileva se l’interessato ha potuto partecipare e presentare memorie (Cons. Stato, sez. VII, n. 5093/2025). Priva di pregio è infine la censura sui diritti acquisiti: la continuità dell’esercizio è requisito di legge e la titolarità dell’impianto è cosa diversa dalla possibilità di trasmettere. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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