Il cancello su edificio vincolato non è nuova costruzione: illegittima la demolizione (Cons. Stato n. 9820 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un cancello installato su un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico è legittimo solo se l’opera integra un intervento di nuova costruzione eseguito in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il cancello non comporta realizzazione di nuova superficie edificata né di volume e rientra nell’attività edilizia libera o, al più, tra gli interventi soggetti a CILA. La mancanza di quest’ultima può determinare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, mai la demolizione. Il potere repressivo va esercitato nel rispetto della qualificazione dell’abuso e non può essere impiegato per reagire all’inadempimento di obblighi convenzionali di natura civilistica.
Il Fatto
Un’amministrazione comunale ingiungeva la rimozione di un cancello che consentiva l’accesso pedonale al portico e al chiostro di un complesso immobiliare vincolato. Il provvedimento contestava che l’installazione fosse avvenuta senza il preventivo asservimento all’uso pubblico dell’area, previsto da una convenzione urbanistica risalente al 2006.
La proprietaria di una delle unità immobiliari impugnava l’ordinanza davanti al TAR Emilia-Romagna, che respingeva il ricorso ritenendo l’intervento realizzato su area tutelata e privo del titolo abilitativo e dell’autorizzazione della Soprintendenza. Proponeva quindi appello il procuratore speciale della proprietaria, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che avverso il medesimo ordine di demolizione erano insorti altri soggetti, le cui impugnazioni erano state decise con distinte sentenze del TAR, poi riunite e accolte in sede di appello con una pronuncia depositata nel maggio 2025. Non ravvisa ragioni per discostarsi da quel precedente.
L’appello è accolto con riferimento allo sviamento di potere: nell’adottare il provvedimento, il Comune è incorso in una carenza di base legale che legittimasse l’esercizio del potere repressivo. La fattispecie non integra un intervento abusivo ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 23/2004, richiamato nel provvedimento, ossia una nuova costruzione eseguita in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali, dovendosi intendere per titolo il permesso di costruire ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Si tratta, all’opposto, della rimozione di un mero cancello, che non produce nuova superficie edificata né volume. La giurisprudenza citata — Cons. Stato, Sez. VI, n. 8849 del 2019, con richiamo a Sez. VI n. 18 del 2019 — esclude che simili manufatti richiedano il permesso di costruire e che, in sua assenza, possano di regola essere sanzionati con la demolizione.
Le opere contestate rientrano quindi nel genus dell’attività edilizia libera e degli interventi soggetti a comunicazione, per i quali l’art. 7 della legge regionale n. 15/2013 contempla la presentazione di una semplice CILA. La sua mancanza può al più determinare una sanzione pecuniaria, giammai l’ordine di demolizione.
Il Collegio ritiene pertanto assorbiti gli ulteriori motivi, dai quali l’appellante non trarrebbe alcun giovamento, accoglie l’appello e annulla gli atti impugnati. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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