Continuità dei requisiti e verifica di anomalia: esclusione dell’aggiudicataria (TAR Sicilia n. 2096 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente deve possedere i requisiti speciali di ammissione senza soluzione di continuità per l’intero procedimento di evidenza pubblica. La perdita, anche temporanea, di un requisito di capacità tecnica tra la scadenza e il rinnovo ne impone l’esclusione dalla gara, non tollerando la continuità dei requisiti cesure temporali. Il margine di discrezionalità che consente alla stazione appaltante di non attivare la verifica di anomalia ex art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 non legittima scelte manifestamente illogiche o irragionevoli. Ove il concorrente abbia praticato un ribasso rilevante e i costi dichiarati presentino profili di criticità, la mancata attivazione del sub-procedimento tradisce il principio del risultato e la funzionalizzazione al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico. Nel giudizio di congruità il concorrente può rimodulare le voci di costo solo entro margini di normale tollerabilità: la riduzione delle unità di manodopera e l’alterazione dei relativi costi integrano inammissibile rettifica di elemento essenziale dell’offerta.

Il Fatto

Una società partecipava alla procedura indetta da un’azienda sanitaria provinciale per l’affidamento del servizio di lavanolo, articolata in unico lotto e aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. Presentavano offerta quattro operatori. Risultava prima classificata la controinteressata, con un ribasso del 52% sull’importo unitario a base di gara.

La ricorrente, seconda classificata, chiedeva alla stazione appaltante di attivare la verifica di congruità dell’offerta, con esito negativo. Impugnava quindi l’aggiudicazione, deducendo plurime cause di esclusione e, in particolare, la mancata verifica di anomalia. In via cautelare il Tribunale sospendeva gli atti, con ordinanza n. 149 dell’11.04.2024. In esecuzione della stessa l’amministrazione redigeva una relazione di analisi della congruità, a sua volta impugnata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alle certificazioni di qualità rilasciate da un organismo accreditato dall’ente britannico UKAS. Ritiene la doglianza infondata: il sistema di accreditamento gestito dai firmatari dell’accordo EA MLA è riconosciuto equivalente, e l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non incide sullo status dell’ente di accreditamento. La soluzione ermeneutica conforme al favor partecipationis conferma la legittimità delle certificazioni.

È invece fondato il motivo sulla certificazione ambientale. La ISO 14001:2015, in scadenza il 19.12.2023, era stata rinnovata solo il 27.01.2024, con decorrenza del nuovo ciclo dal 5.02.2024. Si era dunque formato uno iato temporale. Il principio di necessaria continuità nel possesso dei requisiti, affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2015 e ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2021, impone che i requisiti sussistano in ogni fase della procedura, senza soluzione di continuità. La perdita, ancorché temporanea, impone l’esclusione.

Il Collegio ritiene poi fondata la censura sulla mancata attivazione della verifica di anomalia, che l’amministrazione aveva qualificato come mera facoltà in presenza di quattro offerte. Il ribasso del 52%, l’ubicazione dello stabilimento rispetto ai presidi da raggiungere e l’entità dei costi dichiarati avrebbero dovuto indurre a sottoporre l’offerta a scrutinio. La verifica di congruità non può fondarsi su un giudizio comparativo con altre offerte. La scelta di non procedere risulta manifestamente illogica e contraria al principio del risultato.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne respinge le eccezioni di inammissibilità: la relazione di analisi non è atto endoprocedimentale, ma esito provvedimentale di un sub-procedimento, impugnabile in via autonoma. Nel merito, il giudizio di congruità è illegittimo. I costi di lavaggio erano stati calcolati sulle sole giornate di degenza ordinaria, trascurando day hospital e day surgery. Soprattutto, in sede di giustificazioni la controinteressata aveva indicato due depositi non previsti nell’offerta iniziale, ridotto le unità di personale da 49 a 17 e alterato i costi della manodopera. Tali variazioni non sono parziali né limitate: integrano inammissibile rettifica di elementi essenziali dell’offerta, in violazione del principio di immodificabilità.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati e accertamento del diritto all’aggiudicazione. Non si dà luogo alla declaratoria di inefficacia del contratto, non essendo intervenuta la stipula.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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