Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1228 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata ed è titolo idoneo al giudizio di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dall’invio della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta, individuato nel dirigente designato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, senza autonomo compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’accoglimento comporta la condanna dell’ente alle spese, comprensive di quelle vive sostenute per il giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso in un procedimento di equa riparazione, accoglieva il ricorso dei ricorrenti e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, delle somme liquidate in decreto, oltre alle spese del procedimento con distrazione in favore del difensore.

Nonostante la regolare notificazione del titolo, il Ministero non dava esecuzione al pagamento. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo di rito e lo risolve in senso positivo. Il decreto di equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Sussiste perciò la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

Il percorso argomentativo si snoda attraverso la verifica dei presupposti di legge. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. È infine decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.

Nel merito il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inerzia viene nominato commissario ad acta il dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, previa verifica dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione. Il Collegio esclude la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Quanto alle spese, il TAR richiama l’orientamento secondo cui all’accoglimento segue la condanna dell’ente al pagamento delle spese del giudizio e al rimborso di quelle vive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto, necessarie per la proposizione dell’ottemperanza: richiesta di copie conformi, notificazione e certificazione del passaggio in giudicato, notificazione del ricorso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017; TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022). Le spese sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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