Conto di base e diniego per antiriciclaggio: incompetenza dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 4293 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile per incompetenza per materia quando il diniego di apertura di un conto di base venga ricondotto dall’intermediario al rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio. La valutazione di tale normativa, di natura pubblicistica, esula dalle attribuzioni del decidente e impone all’Arbitro una disamina astratta e generale che non gli compete. Se il ricorrente non contesta in alcun modo il profilo antiriciclaggio posto a fondamento del diniego, la controversia resta sottratta al giudizio dell’Arbitro e va dichiarata inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di avere chiesto all’intermediario l’apertura di un conto corrente di base, ricevendo riscontri generici e senza che al rapporto fosse dato seguito. Egli ritiene illegittimo il diniego, sul presupposto che il diritto all’apertura trovi fondamento nell’art. 126-noviesdecies del TUB e che la denegazione sia consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Dopo l’infruttuoso esperimento della fase di reclamo, chiede all’Arbitro di accertare l’illegittimità del diniego, di condannare l’intermediario all’apertura del rapporto e di risarcire i danni morali subiti.
L’intermediario eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: l’incompetenza per materia dell’Arbitro, perché le ragioni del diniego attengono al rispetto della normativa antiriciclaggio richiamata dall’art. 126-vicies del TUB, e il carattere costitutivo della domanda, diretta a un facere infungibile. Nel merito rappresenta di avere intrattenuto in passato plurimi rapporti con il ricorrente e di avere receduto da un conto per gli elevati profili di rischio emersi dal monitoraggio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia e la ritiene fondata. L’intermediario ha rappresentato di avere esercitato sui pregressi rapporti i controlli e le verifiche imposti dalla normativa antiriciclaggio, traendo dal costante monitoraggio dell’operatività del cliente significativi profili di rischio, soggettivi e oggettivi, ritenuti rilevanti ai fini degli obblighi di prevenzione del riciclaggio.
Su tali basi l’intermediario richiama l’art. 42, primo comma, del d.lgs. n. 231/2007, secondo cui, qualora non sia possibile effettuare l’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati devono astenersi dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto; tale impossibilità avrebbe imposto la cessazione del rapporto in essere. A ciò si aggiunge il richiamo all’incipit dell’art. 126-vicies del TUB, che subordina l’apertura del conto di base al rispetto della normativa antiriciclaggio, e al comma 2 della stessa disposizione, secondo cui la comunicazione della motivazione del rifiuto non è dovuta ove ricorrano altri motivi ostativi in base alle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Il Collegio sottolinea come il ricorrente non abbia formulato alcuna controdeduzione su questo profilo, non abbia contestato il comportamento dell’intermediario nell’attuazione della disciplina del d.lgs. n. 231/2007 e non abbia dedotto la violazione dei principi di correttezza e buona fede. In sede di repliche egli si è limitato a chiedere, per la prima volta e dunque in modo inammissibile, lo sblocco delle ingenti somme ancora giacenti presso il resistente.
In questo specifico contesto, una disamina di merito imporrebbe al Collegio una valutazione astratta e generale della disciplina antiriciclaggio, della sua interpretazione e applicazione al caso concreto. Un siffatto accertamento, in ragione della natura pubblicistica della normativa, esula dalle attribuzioni del decidente, come già affermato dal Collegio di Palermo con la decisione n. 4669/2024. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 126 TUB – Riservatezza delle informazioni
- Art. 126-novies TUB – Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica