Segnalazioni SIC, preavviso al servicer e legittimazione del cedente (ABF Collegio di Palermo n. 4290 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione costituisce presupposto di legittimità delle segnalazioni nei SIC riguardanti persone fisiche, anche non consumatori. Esso può essere validamente inviato tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna: la prova della ricezione è raggiunta quando il numero identificativo riportato nella tracciatura coincide con quello della comunicazione contenente il preavviso. L’originario creditore, nominato servicer contestualmente alla cessione, è legittimato a effettuare le segnalazioni nei SIC per conto della società veicolo: nei sistemi privati nessuna norma impone l’intestazione formale della segnalazione al solo titolare del credito, purché l’attività sia svolta nell’interesse del rapporto e nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali. La domanda non anticipata nel reclamo è inammissibile per difetto del presupposto del ricorso all’ABF.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento personale, rimborsabile in rate mensili. Nel maggio 2021 il credito era ceduto a una società veicolo. Nel luglio 2024 l’intermediario inviava un preavviso di segnalazione a un indirizzo diverso da quello contrattuale e successivamente segnalava il ricorrente nei SIC. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni, la loro cancellazione e la nullità del piano di rientro sottoscritto nel gennaio 2025.
L’intermediario contestava le deduzioni, affermando la regolarità del preavviso e la propria legittimazione, essendo stato nominato servicer del credito ceduto. Eccepiva inoltre l’inammissibilità delle domande non anticipate nel reclamo.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la domanda di nullità del piano di rientro e le conseguenti restituzioni. Le Disposizioni ABF, Sezione VI, § 1, richiedono che il ricorso sia preceduto da un reclamo avente ad oggetto la stessa questione; la previsione discende dalla Dir. 2013/11/UE e dalla Delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275, art. 4, comma 1. Poiché le contestazioni sul piano di rientro non erano state mosse in sede di reclamo, non possono essere esaminate.
Quanto alle segnalazioni, il Collegio rileva che le parti hanno prodotto visure solo per la banca dati CRIF. Le segnalazioni in CTC non risultano provate, e la carenza assertiva prima che probatoria impedisce la valutazione: spetta al ricorrente allegare e provare l’esistenza delle segnalazioni asserite illegittime. L’esame resta dunque limitato alla visura CRIF, che evidenzia tre segnalazioni negative.
Sul preavviso, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui esso è requisito di legittimità per le segnalazioni nei SIC riguardanti persone fisiche (Collegio di Coordinamento n. 4632/2023), ma non per la Centrale Rischi (Collegio di Coordinamento n. 4519/2023). Nel caso concreto l’indirizzo di spedizione, diverso da quello contrattuale, coincide con quello dichiarato dal ricorrente nel ricorso e risultante dal documento di identità, ed era stato comunicato nel giugno 2023. Quanto alla consegna, il Codice di condotta approvato con Provvedimento del Garante Privacy n. 163 del 12 settembre 2019 considera idoneo l’invio tramite vettore con tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna. Poiché la tracciatura riporta il medesimo numero identificativo della lettera di preavviso, la prova della ricezione è raggiunta.
Sulla legittimazione del cedente, il Collegio ritiene provata la cessione: dalla visura in CR prodotta dal ricorrente emerge l’avvenuta cessione, e la questione non è stata contestata in modo specifico. Il contratto di cessione conferiva all’intermediario, quale servicer, un mandato con rappresentanza per la gestione e l’incasso dei crediti, e l’art. 10.1 gli attribuiva espressamente il potere di effettuare le segnalazioni nei SIC per conto della società veicolo. La segnalazione attuata in forza del rapporto di servicing non integra quindi un vizio di legittimità.
Il Collegio rigetta anche le doglianze sul GDPR: il contratto di servicing qualificava l’intermediario responsabile del trattamento e, in ogni caso, il ricorrente non ha allegato né provato alcun concreto pregiudizio. Dal rigetto delle domande pregiudiziali discende il rigetto di quelle risarcitorie, mancando la prova di un danno eziologicamente riconducibile all’intermediario. Il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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