Prescrizione buoni fruttiferi decorre dalla scadenza senza rilevare impedimenti di fatto (ABF Collegio di Milano n. 4459 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del titolo e non dalla sua conoscenza da parte degli aventi diritto. Ai sensi dell’art. 2935 c.c. rilevano soltanto gli impedimenti giuridici all’esercizio del diritto, non quelli soggettivi o di mero fatto. L’ignoranza dell’esistenza del buono, il suo casuale rinvenimento e le difficoltà personali o familiari degli intestatari non sospendono il corso della prescrizione, salvo che ricorra un doloso occultamento ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. Il Collegio di Milano conferma l’orientamento del Collegio di Coordinamento e rigetta la domanda di rimborso del titolo caduto in prescrizione.

Il Fatto

La ricorrente agisce in qualità di erede di un buono fruttifero postale a termine di euro 5.000,00, serie AA2, emesso il 14 giugno 2001. Il titolo era stato rinvenuto solo in occasione della sistemazione e messa in vendita dell’abitazione di famiglia. Secondo la prospettazione della cliente, nessuno degli eredi conosceva l’esistenza del buono; due intestatari erano deceduti prima della scadenza del termine prescrizionale e l’unico superstite versava in gravi condizioni di salute.

La richiesta di rimborso e il reclamo sono stati presentati solo il 21 ottobre 2025. L’intermediario ha eccepito l’incompetenza per materia e ratione temporis dell’Arbitro, la carenza di documentazione successoria e, nel merito, l’intervenuta prescrizione del titolo, con devoluzione delle somme non reclamate al Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sull’incompetenza per materia richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro, fondato sulla non cedibilità e non negoziabilità dei buoni e sull’esclusione dei depositi postali dalla nozione di prodotto finanziario ai sensi dell’art. 1 lett. u) T.U.F., confermato dal Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022. Sull’incompetenza temporale, la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito da deposito irregolare resta sottratta al limite del sesto anno, perché la prescrizione opposta dall’intermediario costituisce vicenda successiva allo svolgimento del rapporto, come precisato dalla decisione n. 11113/2025.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il dibattito sul dies a quo della prescrizione. Il Collegio di Coordinamento n. 8056/2019 aveva individuato la scadenza al 31 dicembre dell’anno di riferimento. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19243/2023 e le successive nn. 23006/2023 e 16459/2024, ha invece letto l’espressione “al termine dell’anno successivo” in senso tecnico, con scadenza puntuale e decorrenza dalla stessa. Il Collegio osserva che, nel caso concreto, la prescrizione è maturata in ogni caso: il 14 giugno 2018 secondo la tesi della scadenza puntuale, il 31 dicembre 2018 secondo l’altra. A fronte della prima istanza del 2025, il termine era comunque ampiamente decorso.

Il Collegio esamina poi le cause di forza maggiore allegate dalla ricorrente. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814/2019 e il consolidato orientamento di legittimità, ribadisce che l’impossibilità di fatto di agire non impedisce il corso della prescrizione. L’ignoranza dell’esistenza del diritto, salvo il doloso occultamento ex art. 2941, n. 8, c.c., resta un mero impedimento di fatto. Il Collegio cita sul punto Cass. n. 4389/1999, Cass. n. 3584/2012 e Cass. n. 1687/2025, oltre alla decisione n. 11113/2025.

L’accertamento della prescrizione comporta il rigetto della domanda ed è assorbente rispetto a ogni altra questione, inclusa quella sulla documentazione successoria. Il Collegio non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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