Conto economale irregolare senza discarico anche in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 161 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale è gestione di cassa in regime di anticipazione, ammessa nei limiti in cui consenta all’amministrazione di far fronte con immediatezza a spese urgenti per il funzionamento degli uffici, tassativamente previste dal regolamento dell’ente. Il conto giudiziale dell’economo deve chiudere in pareggio, non essendo consentita la formazione di residui, e va redatto sul modello ministeriale con un giornale di cassa idoneo a dare conto di anticipazioni, rimborsi e saldi. La sussistenza di irregolarità formali e sostanziali impedisce la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell’agente, anche quando non ricorrano i presupposti per una condanna in assenza di perdite o ammanchi. La relazione dell’organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce adempimento distinto dalla parificazione del conto e non può essere sostituita dall’attestazione di conformità del responsabile del servizio finanziario.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo alla gestione dell’economo di un Comune per l’esercizio 2018. Il magistrato istruttore, con relazione, deferisce il conto al Collegio rilevando che era stato compilato su modello non conforme a quello ministeriale, privo della documentazione necessaria alla verifica e, all’esito del controllo dei revisori, irregolare sotto più profili.
Tra le contestazioni: mancanza del giornale di cassa, genericità nella descrizione delle spese, pagamenti senza previsione di un importo massimo unitario, emissione di buoni in data antecedente al mandato di anticipazione, incompleta scritturazione delle spese, presumibile collaborazione nella gestione economale di altro agente contabile e assenza della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente contabile si costituisce chiedendo il discarico, sostenendo la natura meramente formale delle difformità, l’assenza di ammanchi e l’idoneità dell’attestazione del responsabile finanziario a integrare la relazione mancante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta a difesa, ritiene che le irregolarità segnalate permangano. Il conto è redatto su modello difforme dal mod. 23 del D.P.R. n. 194/1996; il giornale di cassa si presenta come elenco di buoni economali privo di annotazioni delle anticipazioni, dei rimborsi e dei saldi, non corrispondente al conto dell’economo; resta l’irregolarità dell’emissione di buoni prima dell’anticipazione di cassa.
La Corte ricostruisce la funzione della gestione economale richiamando la propria giurisprudenza (Sez. Veneto n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n. 51/A/2023): essa si giustifica solo per far fronte con immediatezza a spese urgenti di funzionamento degli uffici, in deroga alla programmazione e all’ordinario procedimento di spesa di cui agli artt. 182 e ss. del d.lgs. n. 267/2000. Il fondo economale non può servire ad aggirare le regole sull’assunzione dell’impegno, neppure mediante artificiosa parcellizzazione.
Dall’esame del conto emerge poi che i rimborsi periodici e la rimanenza finale riversata in Tesoreria non consentono la chiusura in pareggio, in violazione del principio contabile 4/2 (punto 6.4) e delle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 153, comma 7, T.U.E.L.. La formazione di residui non è ammissibile per la natura stessa della gestione di cassa in anticipazione, come già affermato da Sez. Veneto n. 112/2019 e da altre sezioni.
Quanto al ruolo della dipendente nominata agente contabile per la gestione della cassa economale, la Corte rileva che la funzione effettivamente svolta non è stata chiarita: ella ha redatto e siglato prospetti di rendiconti e provvedimenti di liquidazione, svolgendo attività propriamente gestionali che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del regolamento di contabilità, avrebbe dovuto essere rendicontata a norma di legge.
Il Collegio esclude, infine, che l’attestazione di conformità del responsabile del servizio finanziario possa sostituire la relazione dell’organo di controllo interno: essa non si differenzia dal visto di regolarità apposto in calce al conto, mentre il deposito della relazione è adempimento specifico richiesto dall’art. 139, comma 2, c.g.c., come chiarito dall’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, che impone la terzietà del soggetto rispetto all’agente. Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico, pur in assenza di perdite o ammanchi e senza condanna. Nulla sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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