Retribuzione professionale docenti e onere della prova dell’amministrazione inottemperante (TAR Sicilia n. 3005 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla retribuzione professionale docenti, la parte ricorrente assolve l’onere probatorio con la dimostrazione del titolo passato in giudicato, della sua notificazione e dell’inutile decorso del termine di legge. Grava invece sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo accertato. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni idonee a giustificare l’inadempimento, non soddisfa tale onere e conferma la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione. L’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta, anche in funzione di prevenzione di ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1575/2023, con cui è stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento di € 791,52 oltre accessori.

La sentenza, notificata il 20 dicembre 2023, è passata in giudicato. L’amministrazione non ha però adottato alcun atto esecutivo e non ha corrisposto le somme dovute. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza allegare giustificazioni dell’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato sotto il profilo della ritualità. Il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il superamento del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 integrano le condizioni di ammissibilità dell’azione esecutiva.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario divenuta definitiva, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.

Su tale base, l’onere di provare l’inefficacia di quei fatti e il venir meno delle condizioni dell’obbligo era a carico dell’amministrazione. Questa, pur costituitasi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. L’inerzia resta dunque ingiustificata.

Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario competente, che provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni su istanza della parte interessata.

La nomina anticipata è espressamente giustificata dall’esigenza di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero integrare ipotesi di danno erariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 250,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. L’accoglimento è quindi integrale, con ordine di esecuzione alla pubblica amministrazione e trasmissione della sentenza al commissario presso la sua sede di servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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