Proroga della concessione mineraria subordinata all’adempimento degli obblighi di ripristino ambientale (TAR Sardegna n. 323 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di proroga della concessione mineraria non costituisce un atto dovuto, ma un’estensione provvisoria del termine dell’atto ampliativo in scadenza, la cui istruzione impone all’Amministrazione di verificare il corretto adempimento degli obblighi scaturenti dall’originaria concessione. Il mancato rispetto del piano di recupero ambientale e del cronoprogramma concordato, accertato mediante sopralluoghi, giustifica il diniego di proroga anche a prescindere dagli ulteriori profili di inosservanza degli oneri comunicativi. L’avvio del procedimento di rinnovo della concessione, con l’eventuale nuovo progetto di coltivazione e ripristino, non sospende gli obblighi già assunti né condiziona la loro cogenza, essendo quello di rinnovo iter autonomo rispetto a quello di proroga. La garanzia fideiussoria non elide l’inadempimento degli obblighi di ripristino.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare dal 2015 di una concessione mineraria per l’estrazione di bentonite, argille smectitiche e refrattarie, con scadenza fissata al 4 aprile 2023. In prossimità della scadenza, il 1° febbraio 2023, la società ha presentato istanza di proroga, contestualmente avviando il procedimento di rinnovo. Con nota del 23 giugno 2023 l’Amministrazione regionale ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, l’insussistenza dei presupposti per l’assenso, contestando la mancata ottemperanza al programma di recupero del cantiere e il relativo cronoprogramma dei ripristini.

Acquisite le controdeduzioni, con determinazione del 26 luglio 2023 il competente Servizio ha rigettato l’istanza di proroga, restando impregiudicato il procedimento di rinnovo già avviato. La società ha impugnato deducendo eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento, con specifico riferimento alla mancata menzione del concordato preventivo, al mancato rispetto del programma di ripristino e all’omessa trasmissione della polizza fideiussoria. Il TAR ha respinto la domanda cautelare; il Consiglio di Stato l’ha poi riformata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’istanza di rinvio dell’udienza, non ravvisando i casi eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. L’oggetto del giudizio attiene al diniego di proroga, mentre l’iter di rinnovo presenta profili di evidente autonomia, esplicitati nel dispositivo del provvedimento impugnato e valorizzati dalla stessa ricorrente. La legittimità dell’operato dell’Amministrazione va quindi vagliata senza sovrapporre il quadro dell’istanza di proroga a quello del rinnovo.

Nel merito il ricorso è infondato. Il diniego si fonda su un elemento centrale: la mancata attuazione del piano di ripristino ambientale, che avrebbe dovuto svilupparsi in concomitanza con la coltivazione. Dal cronoprogramma emergeva che il completamento del recupero di una porzione dello scavo doveva necessariamente precedere la successiva fase di coltivazione. Gli impegni assunti nel 2019, in esito all’archiviazione del procedimento di decadenza, erano stati verificati in tre sopralluoghi del 2023: essi evidenziavano il mancato avanzamento dei lavori di recupero e, al contrario, uno sviluppo dell’escavo non congruo con le previsioni progettuali, con avanzamento del fronte di scavo oltre le superfici assentite.

Il Collegio ritiene che l’istanza di proroga abbia invocato un’estensione provvisoria del termine dell’atto ampliativo in scadenza. È pertanto pienamente legittimata l’Amministrazione a istruire la richiesta verificando il corretto adempimento degli obblighi concessori. L’istruttoria, condotta su pregresse contestazioni e sugli esiti dei sopralluoghi, ha portato a un provvedimento che ne costituisce il coerente punto di approdo.

La società ha proseguito la coltivazione senza rispettare gli step concordati e senza accompagnarli con gli interventi di ripristino. Ciò imponeva l’adozione del diniego anche a prescindere dai profili relativi al mancato assolvimento degli oneri comunicativi sul concordato preventivo e sul rinnovo della fideiussione. L’avvio dell’iter di rinnovo e la presupposta istanza di rilascio del provvedimento ambientale unico regionale non sono idonei a porre in quiescenza gli obblighi di ripristino, né a condizionare la loro cogenza. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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