Inesistenza della notifica e improcedibilità del ricorso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 71 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle parti resistenti integra una ipotesi di inesistenza della notificazione, che impedisce la instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio. A tale vizio non è applicabile l’art. 155, comma 8, c.g.c., che consente la rinnovazione della notifica jussu judicis nei soli casi di nullità della medesima. Nei casi di totale omissione o inesistenza si produce la decadenza dal relativo diritto e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire la pensione in atto senza le decurtazioni derivanti dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197 del 2022, con condanna dell’Amministrazione al reintegro dell’asserito indebito taglio e al risarcimento del danno. A sostegno ha prospettato tre questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., e due quesiti di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Hanno resistito in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS. All’udienza del 18 settembre 2024 nessuno è comparso per le parti e le resistenti non si sono costituite. Il giudice ha rilevato dagli atti la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle parti resistenti.

La Motivazione della Corte

La questione decisa è di natura squisitamente processuale. Il giudice ha accertato l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle parti resistenti. Da ciò deriva il difetto di instaurazione del rapporto giuridico processuale e del contraddittorio, in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost.

Il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto forma un complesso atto unitario di introduzione del processo, in cui ciascuna parte è gravata dei propri oneri processuali. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza contabile, tra cui C. conti, Sez. giur. Liguria, n. 104/2018 e C. conti, SS.RR. n. 20/QM del 1995.

Il passaggio centrale riguarda il regime del vizio. Nel caso di inesistenza giuridica e materiale della notifica non appare applicabile l’art. 155, comma 8, c.g.c., che consente al giudice di disporre la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio nei soli casi di nullità della medesima. A conforto, il giudice valorizza l’ultimo capoverso della norma, secondo cui “la rinnovazione impedisce ogni decadenza”: ciò significa che nei casi diversi dalla nullità, e in particolare nella totale omissione o inesistenza, si produce la decadenza dal relativo diritto.

Nel caso di specie l’inesistenza dell’attività di notifica preclude dunque la rinnovazione jussu judicis e la conseguente salvezza decadenziale. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, trattandosi di vizio che impedisce la regolare prosecuzione del procedimento. La Corte richiama, tra le altre, C. conti, Sez. giur. Toscana, n. 187/2017 e C. conti, Sez. I App., n. 457/2018.

Attesa la pronuncia in rito e l’omesso espletamento di attività processuale di controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in relazione al principio di gratuità delle cause previdenziali posto dall’art. 10 della legge n. 533/1973. Il giudice ha inoltre disposto l’annotazione di omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *