Giudizio di ottemperanza e obbligo di integrale esecuzione del giudicato pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 495 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 217 e 218 del codice di giustizia contabile, il giudice verifica l’esatto adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, senza ulteriori accertamenti sul rapporto sostanziale. La sentenza di cognizione che ha riconosciuto l’indennità integrativa speciale in misura intera vincola l’ente previdenziale a corrisponderla integralmente, restando irrilevante il calcolo automatico operato dal sistema informativo su basi diverse. La parziale esecuzione del giudicato integra inadempimento e legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, con fissazione di un termine per l’integrale esecuzione e nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

Con una precedente sentenza questa Sezione aveva accolto il ricorso di una pensionata, riconoscendole il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità, a decorrere dal 26.10.2013, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza, notificata, non veniva eseguita dall’ente previdenziale. Dopo una diffida rimasta senza esito, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’adozione di tutte le misure idonee all’esecuzione e, occorrendo, la nomina di un Commissario ad acta.

Nel corso del giudizio l’ente rappresentava di aver emanato il provvedimento di liquidazione degli arretrati, comprensivo di interessi e rivalutazione, con accredito previsto nel giugno 2024, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La ricorrente contestava però che fossero state corrisposte solo ratei inferiori al dovuto.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto la disciplina del giudizio di ottemperanza, richiamando l’art. 206 d.lgs. 174/2016: la diffida ad adempiere notificata all’amministrazione competente costituisce presupposto processuale dell’azione. L’oggetto del giudizio consiste nella verifica dell’esatto adempimento del giudicato, in modo da consentire il concreto conseguimento del bene della vita riconosciuto in sede di cognizione. Presupposto dell’azione è dunque l’inadempimento, anche solo parziale, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza.

Verificata la ritualità del ricorso, il giudice accerta che il ricorso è meritevole di accoglimento perché risulta provata la non corretta esecuzione della sentenza. L’ente previdenziale, come confermato anche nella propria memoria, nel dare esecuzione alla sentenza non ha liquidato la IIS nella misura intera, bensì in una misura inferiore. La riduzione è stata giustificata dall’ente in considerazione dei pochi anni di servizio del dante causa alla data del decesso.

Tale criterio non è però conforme al giudicato. Il giudice osserva che gli anni di servizio devono essere conteggiati per l’intero, secondo quanto già affermato nella giurisprudenza contabile richiamata. La sentenza di cognizione aveva riconosciuto il diritto all’indennità in misura intera e la sua esecuzione non poteva essere rimessa al calcolo automatico operato dal sistema informativo dell’ente su basi difformi.

Ne consegue la declaratoria di inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato. Il giudice ordina pertanto all’ente di dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, e nomina, per l’ipotesi di inerzia, il Commissario ad acta con termine ulteriore di trenta giorni. L’ente è infine condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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