Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 50 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., il giudice accerta, allo stato degli atti, l’ammissibilità formale dell’istanza di rito abbreviato e la congruità della somma proposta, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. La definizione del giudizio presuppone l’effettivo incameramento della somma determinata con il decreto di ammissione. La sola disposizione bancaria di pagamento (“presa in carico”) non integra la prova dell’avvenuto pagamento, stante la revocabilità dell’ordine e l’incertezza dei dati del beneficiario. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente di una azienda sanitaria locale per il pregiudizio erariale derivante da condotte di ingiustificato assenteismo. L’attore erariale ha chiesto la condanna al pagamento di una somma di danno patrimoniale, di danno all’immagine e di danno da disservizio, oltre accessori.

Il convenuto ha contestato la sproporzione tra le voci di danno e l’assenza di una specifica indagine sul disservizio, chiedendo l’ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. Esperiti il parere della Procura e l’udienza camerale, la Sezione ha ammesso il rito con decreto che ha determinato la somma dovuta e ha fissato un termine perentorio per il versamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione dell’istituto, introdotto in chiave deflattiva della giurisdizione di responsabilità e diretto a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il rito consente al convenuto in primo grado, previo parere concorde della Procura, di chiedere nella memoria di costituzione la definizione alternativa del giudizio mediante il versamento di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.

Il Collegio chiarisce il perimetro della propria cognizione: l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, considerando la gravità della condotta e l’entità del danno. Sul punto richiama il precedente della Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018.

Venendo al caso concreto, il giudice rileva che il documento inizialmente prodotto dalla difesa — la presa in carico bancaria — non prova con adeguata certezza l’effettivo pagamento, sia per la possibilità dell’ordinante di revocare la disposizione, sia per l’incertezza dei dati del beneficiario. Per tale ragione è stato disposto il rinvio del giudizio, onde consentire la produzione della documentazione attestante la concreta acquisizione della somma da parte dell’amministrazione creditrice.

All’esito di tale verifica, la Sezione accerta l’avvenuto versamento integrale del quantum già ritenuto congruo con il decreto di ammissione e perviene alla definizione del giudizio. I presupposti di legge del rito premiale risultano pertanto tutti sussistenti. Le spese di lite sono poste a carico del convenuto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, limitatamente alla quota di sua debenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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