Obbligo di resa del conto giudiziale e distinzione tra debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 73 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendiconto sorge solo in presenza di un debito di custodia, che presuppone una gestione di magazzino con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e rimanenze finali di beni mobili. La mera elencazione dei beni inventariati, privi dei requisiti del modello di legge, non integra il conto giudiziale. Il giudizio di conto instaurato in assenza dei presupposti normativi va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un funzionario comunale, consegnatario di beni mobili di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2013. Il conto era stato depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e senza l’allegazione della relazione dell’organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, del c.g.c.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che l’atto trasmesso conteneva una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, senza individuare quelli riferibili a una gestione assistita da debito di custodia. Il consegnatario, nel costituirsi, ha condiviso i rilievi e ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto, prospettando a proprio carico un obbligo di mera vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione soggettiva del consegnatario. Muovendo dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, la Corte ricorda che non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La disciplina del d.P.R. n. 254/2002 conferma che è consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna, ma la qualificazione non si esaurisce nel dato formale dell’incarico.
La motivazione opera una distinzione strutturale tra le due figure. Il debito di custodia presuppone una gestione di deposito o magazzino, alimentata dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione, con un connesso obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascun ufficio e si sostanzia nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, nonché nella gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al rifornimento continuativo, e integra una vera gestione contabile soggetta a rendiconto. Restano invece esclusi dalla resa del conto i beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa richiamati dalla giurisprudenza di sezione (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Applicando tali criteri, la Corte rileva che i beni elencati erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione degli inventari non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso consegnatario ha condiviso i rilievi istruttori. Il Collegio conclude che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata alla risoluzione di mere questioni preliminari, la Corte dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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