Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 78 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale tenuto a un mero debito di vigilanza non riveste la qualità di agente contabile e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. L’obbligo sussiste esclusivamente per il consegnatario investito di un debito di custodia, cioè incaricato della gestione di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati alle scorte operative. Il giudizio di conto instaurato nei confronti del consegnatario per sola vigilanza va pertanto dichiarato improcedibile, per difetto dell’obbligo di resa.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è investita del giudizio di conto nei confronti di un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per un determinato esercizio finanziario. Il magistrato incaricato dell’istruttoria rileva che il conto, redatto secondo il modello di cui al D.P.R. n. 194/1996, elenca numerosi beni mobili senza indicare quelli per i quali era configurabile un debito di custodia, ricomprendendo invece tutte le voci delle immobilizzazioni patrimoniali dell’ente.
Il magistrato istruttore sottopone pertanto al Collegio la questione preliminare di ammissibilità e procedibilità del conto. Il consegnatario, costituitosi con memoria, eccepisce che la funzione attribuitagli comportava un mero debito di vigilanza e non di custodia, con conseguente carenza dell’obbligo di resa. All’udienza il difensore conferma l’eccezione e il Pubblico Ministero conclude per l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Nel medesimo senso il D.P.R. n. 254/2002 riserva la resa del conto ai consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili, ed esclude i consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi.
La Corte ricostruisce la distinzione secondo la giurisprudenza consolidata. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e per la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato.
Dall’esame degli atti emerge che l’attività svolta dal consegnatario non comportava alcun debito di custodia, ma soltanto di mera vigilanza. La circostanza è ammessa dallo stesso consegnatario, che ha escluso di aver gestito alcun magazzino o deposito dell’ente. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile in materia, citando le sentenze n. 313/2020 della Sezione Calabria, n. 217/2018 della Sezione Veneto e n. 102/2015 della Sezione Abruzzo.
In applicazione di tali principi, il giudizio è dichiarato improcedibile, non essendo ravvisabile in capo al consegnatario la sussistenza di un obbligo di resa del conto giudiziale. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, il Collegio dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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