Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 74 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia tenuto a un mero debito di vigilanza non assume la qualifica di agente contabile e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 non rendono il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La qualificazione del rapporto va operata in concreto, verificando se i beni siano custoditi in un deposito ovvero assegnati agli uffici per il loro ordinario funzionamento. Ove difetti il presupposto soggettivo e oggettivo della resa del conto, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2013, da una funzionaria del Comune di Grottammare nella qualità di consegnataria di beni mobili. L’Ente ha depositato il conto presso la Sezione giurisdizionale in data 16 maggio 2023, oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
Il magistrato istruttore, con la relazione d’irregolarità, ha rilevato che l’atto, pur redatto sul modello di legge, si risolve in una elencazione di beni iscritti nell’inventario, tra cui non sono individuabili quelli riferibili a una gestione assistita da debito di custodia. Da qui la prospettazione della non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale e l’instaurazione del giudizio dinanzi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra agente contabile e agente amministrativo. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude espressamente dall’obbligo di resa del conto chi detiene mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile, richiamata nel provvedimento, distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e nella gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per uso immediato.
Il Collegio chiarisce il criterio di discrimine: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con conseguente obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti le scorte operative, invece, restano esclusi da tale obbligo, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Applicando tali principi, la Corte rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso consegnatario ha del resto dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.
Ne consegue che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, il Collegio dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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